Fascicolo 1/2021 – gennaio/aprile

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INDICE

Maria Immordino – Editoriale

SAGGI

Guido Corso – Silenzio assenso: il significato costituzionale

Fabio Merusi – La tutela risarcitoria come strumento di piena giurisdizione

Raffaele Picaro – Gli Organismi Indipendenti di Valutazione ed il Ciclo di misurazione e gestione della Performance nelle Amministrazioni centrali dello Stato, tra ottimizzazione del risultato organizzativo ed attuazione dei valori costituzionali

Aristide Police – Enti Pubblici di Ricerca ed Università: le persistenti ragioni di una differenziazione e le indifferibili esigenze di uno sforzo comune

Pier Luigi Portaluri –Contro il prossimalismo nel governo del territorio

Antonio Ruggeri – Sovranità e autonomia regionale, dal modello costituzionale al tempo dell’emergenza (prime notazioni)

Franco Gaetano Scoca – L’enigma della nullità del provvedimento amministrativo

Mario R. Spasiano – Una riflessione su Giambattista Vico e il diritto amministrativo

Giuseppe Verde – Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e la riforma della giustizia

Isabella M. Lo Presti – Le Costituzioni partecipate nell’area andina. Esperienze costituenti a confronto in vista dell’elezione dell’Assemblea costituente cilena

LA DOTTRINA DIALOGA CON LA GIURISPRUDENZA

Roberta Lombardi, Fabrizia Santini – La Corte Costituzionale si pronuncia in tema di comporto e “terapie salvavita”: crisi della fattispecie e innalzamento dei criteri interpretativi dalla legalità al diritto 

Livia Lorenzoni – Valutazioni tecniche e giudice amministrativo. Il caso delle comunicazioni elettroniche

L’ANGOLO DELLE LIBERTA’

Maria Immordino – Note sparse su un libro dedicato alla tesi di laurea di Giovanni Falcone


Abstract 

Silenzio-assenso: il significato costituzionale

di Guido Corso 

Il passaggio dal regime autorizzatorio espresso a quello tacito percorre tornanti che hanno condotto, nell’ultima disposizione governativa di cui al d.l. 77/2021, all’attribuzione al silenzio-assenso di una forza limitativa del potere amministrativo, che con la formazione di questo si esaurisce: ne consegue una rinnovata connessione tra il piano della (in-)validità, sotto forma di nullità, e quello della (inefficacia) della determinazione espressa tardiva. Il saggio si propone così di indagare sul significato del silenzio-assenso nel rapporto tra autorità e libertà, anche alla luce della costruzione dell’istituto a livello europeo e del suo recepimento nell’ordinamento statale: non più solo un istituto di semplificazione amministrativa, bensì uno strumento di ampliamento dei confini della libertà del privato, i quali possono essere ristretti soltanto nell’arco temporalmente definito del procedimento amministrativo, riacquisendo la loro ampiezza originaria – riconosciuta sul piano costituzionale – con la formazione del silenzio-assenso.

Silence-consent: the constitutional meaning 

The passage from the express authorisation regime to the tacit one follows a series of twists and turns that have led, in the last governmental provision of Law Decree no. 77/2021, to the attribution to the silence-consent of a limiting force of the administrative power, which is exhausted with the formation of the latter: as a result, a renewed connection between the level of (in-)validity, in the form of nullity, and that of (inefficacy) of the late express determination. The essay thus proposes to investigate the meaning of the silence-consent in the relationship between authority and freedom, also in the light of the construction of the institute at European level and its implementation in the state system: no longer just an institute of administrative simplification, but an instrument of extension of the boundaries of the freedom of the private individual, which can be restricted only within the time frame of the administrative procedure, regaining their original breadth – recognised at constitutional level – with the formation of the silence-consent.


La tutela risarcitoria come strumento di piena giurisdizione

di Fabio Merusi

La giurisprudenza della Corte EDU sul rispetto dell’art. 6 CEDU investe il tema della piena giurisdizione del Giudice amministrativo sull’azione amministrativa. Per valutare se costui possa giudicare appieno l’attività della pubblica Amministrazione nel rispetto del principio di separazione dei poteri, bisogna risalire alle origini della tutela risarcitoria, dapprima appannaggio del giudice civile, poi estesa al giudice amministrativo, non senza interferenze tra le due giurisdizioni. Ne deriva un quadro per il quale, nei giudizi risarcitori, il g.a. ha piena cognizione anche del fatto provocativo del danno lamentato: un’ampiezza di poteri inferibile anche dalla giurisprudenza sulla legittimità dei provvedimenti sanzionatori della p.A. e dalla casistica sugli atti emanati in violazione dei principi generali dell’ordinamento statale e unionale. 

Compensatory protection as a tool of full jurisdiction

The jurisprudence of the European Court of Human Rights (ECHR) on the respect of art. 6 ECHR concerns the issue of the full jurisdiction of the administrative judge on administrative action. In order to assess whether it can fully judge the activity of the public administration in accordance with the principle of separation of powers, it is necessary to go back to the origins of the protection of damages, first prerogative of the civil judge, then extended to the administrative judge, not without interference between the two jurisdictions. The result is a framework for which, in compensation judgments, the administrative judge has full knowledge of the fact that provoked the damage complained of: a breadth of powers inferable also from case law on the legitimacy of sanctioning measures of the public administration and from the case history of acts issued in violation of the general principles of state and union law.


Gli Organismi Indipendenti di Valutazione ed il Ciclo di misurazione e gestione della Performance nelle Amministrazioni centrali dello Stato, tra ottimizzazione del risultato organizzativo ed attuazione dei valori costituzionali

di Raffaele Picaro

La riflessione vuole essere l’occasione per realizzare un ripensamento critico delle modalità con cui la Pubblica Amministrazione sta affinando gli strumenti e le tecniche legati ai temi della performance e dell’anticorruzione/trasparenza, siccome sedimentati nella recente normazione, seguendo un approccio teso a valorizzare il concetto di creazione di valore pubblico. Il lavoro illustra l’assoluta peculiarità del Ciclo della Performance e delle correlate prerogative degli OIV nel contesto dei Ministeri rispetto alle altre P.A. ed in questo perimetro argomentativo si snoda il complessivo sviluppo dell’opera.

Indipendent Evaluation Bodies and performance analysis and management in Central State Government:  best organization and fundamental values implementation

The paper concerns a reconsideration of the way the public administration is enhancing tools and techniques related to performance and anti-corruption/transparency, according to the current regulation. The aim is to promote the concept of ‘public value’. The ‘cycle of performances’ and the so called OIV’s prerogatives have special features for Ministries, really different from the other public administrations. The study follows this path.


Enti Pubblici di Ricerca ed Università: le persistenti ragioni di una differenziazione e le indifferibili esigenze di uno sforzo comune

di Aristide Police 

Il saggio si concentra sulle relazioni tra le Università e gli Enti di ricerca in Italia. L’evoluzione storica dei due modelli di enti pubblici dediti alla ricerca è esaminata quale punto di partenza per suggerire nuove forme e opportunità di cooperazione per massimizzare gli sforzi di raggiungere gli obiettivi comuni nel generale interesse della comunità. Research institute system and university system: a complementary model in the Italian experience.

The essays is focused on the relationships between the universities and the research institutes in Italy. The historical evolution of the two different models of public bodies devoted to the research activity in Italy is examined as the standpoint to suggest new forms and opportunities of cooperation in order to maximize the efforts to achieve the common goals in the general interest of the community.


Enti Pubblici di Ricerca ed Università: le persistenti ragioni di una differenziazione e le indifferibili esigenze di uno sforzo comune

di Aristide Police 

Il saggio si concentra sulle relazioni tra le Università e gli Enti di ricerca in Italia. L’evoluzione storica dei due modelli di enti pubblici dediti alla ricerca è esaminata quale punto di partenza per suggerire nuove forme e opportunità di cooperazione per massimizzare gli sforzi di raggiungere gli obiettivi comuni nel generale interesse della comunità. Research institute system and university system: a complementary model in the Italian experience.

The essays is focused on the relationships between the universities and the research institutes in Italy. The historical evolution of the two different models of public bodies devoted to the research activity in Italy is examined as the standpoint to suggest new forms and opportunities of cooperation in order to maximize the efforts to achieve the common goals in the general interest of the community.


Contro il prossimalismo nel governo del territorio*

di Pier Luigi Portaluri  

Il mito dell’amministrazione di prossimità – alimentato anche dal diritto positivo – si è rivelato troppo spesso un mero pretesto per una gestione malaccorta dei bisogni espressi dalla popolazione che abita o comunque frequenta la città. In particolare i comuni non hanno dato buona prova di sé, spesso “catturati” da interessi privati. Il governo del territorio, inteso come comprensivo del paesaggio e dell’ambiente, ne è un esempio. Il sogno di riforme di struttura, ancora vivo negli anni ’70, è oramai tramontato. Restano due vie. Teorizzare un concetto giuridico di città distinto da quello di comune. Oppure differenziare i comuni in base alla loro virtuosità specifica, cioè alla loro capacità di adeguarsi ai modelli più avanzati di gestione degli usi e delle trasformazioni territoriali. Il resto è solo piccolo cabotaggio, come togliere ai comuni la competenza a irrogare ed eseguire le sanzioni connesse agli illeciti edilizi.

Against proximalism in the territorial governance

The myth of proximity administration – also nourished by the legal system – has too often proved to be a mere pretext for an ill-advised management of the needs expressed by the population living in or frequenting the city. In particular, municipalities have not shown themselves to be good, often “captured” by private interests. The territorial governance, intended as comprising the landscape and the environment, is an example. The dream of structural reforms, still alive in the 1970s, has now faded. Two paths remain. To theorize a legal concept of city distinct from that of municipality. Or to differentiate municipalities on the basis of their specific virtuosity, that is, their ability to adapt to the most advanced models of management of land use and transformation. The rest is just petty cabotage, such as depriving municipalities of the competence to impose and enforce sanctions related to construction offenses.


Sovranità e autonomia regionale, dal modello costituzionale al tempo dell’emergenza (prime notazioni)*

di Antonio Ruggeri 

L’articolo affronta il tema della relazione fra sovranità ed autonomia, nel quadro del processo d’integrazione europea, discutendo se sia possibile utilizzare la categoria della “sovranità” con riferimento anche all’Unione europea. L’Autore mette in evidenza come durante l’emergenza coronavirus il rapporto fra “Sovranità dei poteri” dello Stato e “sovranità dei valori” della Costituzione si sia sbilanciato nel senso della contrazione della prima e dell’espansione dell’ultima, con una evidente spinta al “riaccentramento” nella allocazione della sovranità sia sul versante dei rapporti interordinamentali sia su quello intraordinamentale. Nell’esercizio delle competenze si evidenzia come il principio della integrazione sia per atti che per organi abbia prevalso. L’articolo si conclude con una notazione finale che riguarda l’alibi dell’emergenza e lo strumentale richiamo ad esso sia stato atto a giustificazione della mancata affermazione sia della sovranità che dell’autonomia.

Sovereignty and Regional Authonomy, from the Constitutional Model to the Times of Emergency (first considerations)

The article debates the relationship between Sovereignty and Authonomy in light of the EU integration process. It is also considered if it is possible to “use” the category of Sovereignty to represent the structure and functioning of the EU. The Author emphasizes that during COVID-19 emergency the relationship between sovereign powers and sovereign values of the Constitution was unbalanced: there was a reduction of the former and the expansion of the latter with an evident push on a “recentralizing” of sovereignty both in relations within a specific legal order and in those between different legal orders. The exercise of competences has been characterized by the principle of integration with regard to acts and organs. The Author concludes that recalling the emergency could be considered as an alibi instrumental to endanger both sovereignty and authonomy.


L’enigma della nullità del provvedimento amministrativo

di Franco Gaetano Scoca  

Muovendo da un inquadramento storico della invalidità del provvedimento amministrativo, il lavoro rilegge criticamente le tappe che hanno portato alla previsione, nel contesto della legge sul procedimento amministrativo, della nullità nella sua molteplice configurazione, e ne individua le principali criticità e differenze rispetto al sistema civilistico, soprattutto dopo la entrata in vigore del codice del processo amministrativo. Una disciplina che, ad una attenta lettura, ha trasformato la nullità in una annullabilità rinforzata, cui è, tra l’altro corrisposta la pericolosa eliminazione della inesistenza. Una lettura critica della disciplina processuale, anche alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali, è condotta anche con riferimento ai procedimenti complessi e ad altri profili quali la legittimazione a sollevare l’eccezione di nullità, anche d’ufficio, evidenziando quelle asimmetrie che caratterizzano l’intera disciplina. Asimmetrie che, essendo all’origine di un trattamento sperequato, tanto sul piano processuale quanto sostanziale, risultano di dubbia costituzionalità. L’analisi intercetta anche il provvedimento adottato a conclusione della conferenza di servizi, in particolare con riferimento al dissenso, anch’essa densa di profili di criticità che, nell’insieme, portano a dubitare fortemente della satisfattività della sua disciplina.

The enigma of the nullity of administrative decisions

Starting from a historical framework of the invalidity of administrative decisions, the paper analyses the stages that led to the provision, in the context of the law on administrative procedure, of the nullity in its multiple configuration, and identifies the main criticalities and differences with respect to the civil law regulation, especially after the entry into force of the Code of the Administrative Trial. A regulation that, upon careful reading, has transformed nullity into a reinforced annulment, leading, among other things, to the dangerous elimination of nonexistence. A critical reading of the Administrative Trial regulation, also in the light of the most recent jurisprudential arrests, is also conducted with reference to complex proceedings and profiles, such as the legitimacy to the exception of nullity, even ex officio, highlighting those asymmetries that characterize the whole regulation. Asymmetries which, being at the origin of unequal treatment, both on a procedural and substantive level, are of dubious constitutionality. The analysis also intercepts the decision that ends the multilevel decision process (so-called “conferenza di servizi”), in particular with reference to dissent, and its criticalities that, added to the others on the whole, lead to strongly doubt the adequateness of the regulation of the nullity of administrative decisions.


Una riflessione su Giambattista Vico e il diritto amministrativo

di Mario R. Spasiano 

Il contributo ha ad oggetto l’esame di due elementi fondativi del diritto amministrativo, quali il concetto di auctoritas e l’esercizio del potere pubblico, così come declinati nel pensiero di Giambattista Vico. L’Autore analizza, in particolare, le ragioni che secondo l’impostazione vichiana giustificano l’esercizio del potere da parte dell’Autorità, sottolineando il ruolo di compartecipe riconosciuto al cittadino, chiamato a rispettare il precetto normativo in funzione di partecipazione civica. In questa prospettiva, l’Autore afferma che nel pensiero di Vico l’adozione di “comandi” (oggi provvedimenti) da parte dell’Autorità trova la sua ragion d’essere unicamente nella incapacità dell’uomo di rispettare autonomamente i precetti della legge (naturale). Anche in Vico, in altri termini, lo Stato esercita il potere sovrano in quanto unico tutore degli interessi generali, ma questi ultimi rappresentano il riflesso degli interessi naturali propri dei singoli individui, collocando, così, l’uomo al centro dell’ordinamento in piena coerenza con la visione etica e trascendente dell’esistenza propugnata dal filosofo.

Reflecting on Giambattista Vico and administrative law

This paper examines two of the main concepts of administrative law, namely “authority” and “exercise of public power”, as expressed in Giambattista Vico’s thought. The Author analyse the reasons that, according to Vico, justify the exercise of power by the Authority, underlining the role of co-participant recognized to citizens, respectful of the normative precept in function of civic participation. In this perspective, the Author states that in Vico’s thought the adoption of “commands” (administrative measures) by the Authority finds its justification only in citizen’s inability to independently respect natural law precepts. In Vico’s theory too, the State exercises sovereign power as the sole guardian of general interests, but the latter are the reflection of the natural interests of individuals: the citizen, in this way, is placed at the centre of the legal order, in full consistency with the ethical and transcendent vision of existence proposed by the philosopher.


Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e la riforma della giustizia

di Giuseppe Verde

Il contributo si sofferma sul tema delle riforme della giustizia per come prospettate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). In particolare, lo studio riguarda alcuni aspetti problematici delle riforme del Csm e dell’ordinamento giudiziario. Nello scritto si analizzano le potenzialità delle riforme e si richiama l’attenzione del lettore anche su alcuni ostacoli legati alla dialettica politica in tema di giustizia.

The National Plan for Recovery and Resilience and the Reforms of the Judicial System

The Author describes how the Italian National Plan for Recovery and Resilience approaches the issue of reforms of the Judicial System. The article dedicates wide attention to the reforms of the High Council of  the Judiciary and of the rules of the judiciary, stressing their  potentials and showing that tones and contents of the political debate could hinder the reforming path.


Le costituzioni partecipate nell’area andina. Esperienze costituenti a confronto in vista dell’elezione dell’Assemblea costituente cilena

di Isabella M. Lo Presti  

Il presente contributo tra spunto dal vivace dibattito sul processo costituzionale attualmente in corso in Cile che manifesta già alcuni elementi procedurali precedentemente sperimentati in altri ordinamenti geograficamente e culturalmente affini, quali la Colombia, l’Ecuador e la Bolivia. Le esperienze scelte, oggetto di analisi, sono considerate come pioniere di un nuovo modello di processo costituente, affermatosi nell’area andina, nel quale la partecipazione popolare permea l’intera procedura di elaborazione della nuova norma fondamentale. L’analisi del carattere partecipativo dei processi costituenti analizzati si intreccia con un ulteriore profilo di indagine, inerente agli effetti che tali procedure partecipative hanno prodotto sul contenuto delle nuove costituzioni. È proprio a partire dalle esperienze costituenti esaminate, e da altre similari che hanno interessato l’area andina, che si è affermata una nuova “teoria della costituzione”, conosciuta come nuevo constitucionalismo andino.

The participatory constitutions in the Andean area. Comparing constitution-making experiences in sight of the Chilean constituent assembly

This contribution was inspired by the lively debate about the current constitutional process in Chile showing some procedural elements which have been previously experimented in other geographically and culturally similar systems, such as Colombia, Ecuador and Bolivia. The selected experiences under study are considered as the pioneers of a new model of constitution-making process which established itself in the Andean area and where citizen participation permeates the whole procedure for processing the new fundamental rule. The participatory character of the constituent processes under study is analysed and interwoven with a further investigation in the profile concerning the effects produced by such participatory processes on the content of new constitutions. It is exactly from the examined constitution-making experiences and from other similar ones involving the Andean area that a new “constitutional theory” has developed, known as “nuevo constitucionalismo andino” (new Andean constitutionalism).


La Corte Costituzionale si pronuncia in tema di comporto e “terapie salvavita”: crisi della fattispecie e innalzamento dei criteri interpretativi dalla legalità al diritto[1]

di Roberta LombardiFabrizia Santini  

La decisione n. 28/2012 con cui la Corte Costituzionale risolve una importante questione di legittimità  dell’art. dell’art. 68 del T.U. n. 3/1957 legata al tema del comporto e delle terapie salvavita con riferimento ai docenti universitari, costituisce l’occasione per riflettere sulm ruolo interpretativo della giurisprudenza e alla difficoltà di individuare, nel sottile equilibrio tra storicità (rectius fattualità) e prevedibilità (rectius certezza) del diritto, quale dei due elementi far prevalere sui contrapposti piatti della bilancia della giustizia. Sia il giudice remittente sia la Corte Costituzionale, nella loro formulazione dei rispettivi atti giudiziari, sembrano accogliere l’idea che il diritto non è una nuvola che galleggia alta sul divenire sociale, ma nella complessità dei contesti in cui si riverbera, deve porsi in modo plastico e al contempo “umile” di fronte al mutamento e al nuovo che questo comporta. Condizione necessaria per conseguire il risultato di un diritto autenticamente umano e non imposto, come volontà potestativa, dall’alto.

The Constitutional Court judges on leave of absence and “life-saving” therapies: crisis of the case and improvement of the interpretative criteria from legality to law

The 28/2012 decision with which the Constitutional Court solves the important question of legitimacy of the article 68 of the T.U. (one text) number 3/1957 that focuses on the issue of sick leave  and intensive care for the University academic staff, provides the opportunity to reflect on the interpretative role of the jurisprudence and the difficulty of ascertain, within the fine equilibrium between historicity (factual rectius) and predictability (certain rectius) of the law, which of the two elements should prevail on the opposite plates of the scale of justice. Both the referring judge and the Constitutional Court, when they formulate their respective judicial acts, seem to accept the idea that the law is not a cloud that floats high above the social becoming. It should, instead, within the complexity of the issues in which it reverberates, be flexible and, at the same time ‘humble’ in the face of change and of the novelty that change entails. This is a necessary condition to achieve a law that is truly humane and not imposed, as a potestative will, from above.


Valutazioni tecniche e giudice amministrativo. Il caso delle comunicazioni elettroniche*

di Livia Lorenzoni  

Il contributo affronta, con un approccio prevalentemente empirico e orientato all’analisi casistica, il tema dei confini del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche dell’autorità di regolazione in materia di comunicazioni elettroniche. Lo studio della recente giurisprudenza amministrativa sul tema fornisce un quadro variegato, nel quale orientamenti di maggiore deferenza si affiancano a posizioni favorevoli ad un sindacato penetrante. La materia oggetto di contenzioso, la relativa rilevanza, sostanziale e numerica, e gli interessi pubblici coinvolti nella fattispecie controversa, sembrano costituire elementi decisivi per indirizzare i giudici verso un atteggiamento maggiormente intrusivo rispetto alle decisioni tecnico-discrezionali dell’autorità. L’atteggiamento deferente, infatti, appare concentrato su fattispecie isolate in materie meno frequentemente oggetto di contenzioso. Il contributo contiene l’auspicio di una maggiore omogeneità nell’indirizzo giurisprudenziale, a beneficio, sia dell’autorità amministrativa sia dei privati operatori di mercato.

The Judicial Review on Technical Assessments. The Case of Electronic Communications

The essay deals with the boundaries of judicial review on the technical evaluations of the Italian Regulatory Authority on electronic communications. It follows an empirical approach, focusing mainly on the Administrative Courts’ recent case-law. The study provides a variegated picture, where deferent judgements coexist with more intrusive approaches. The subject matter of litigation, its relevance, both in substantial and numerical terms, and the public interests involved in the dispute, have shown to play a decisive role to direct judges towards a more intrusive attitude on the technical-discretionary decisions of the Authority. The deferent stance appears to prevail in isolated cases on matters that are less frequently object to lawsuits. The conclusion calls for greater homogeneity in the case law, to the benefit of both the administrative authority and private economic operators.