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Sommario: 1. Il rapporto scienza-amministrazione nel sindacato del giudice amministrativo. – 2. L’ordinanza istruttoria Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia 17/1/2022, n. 38. – 3. Alcune questioni a margine, ma non troppo.

1. Il rapporto scienza-amministrazione nel sindacato del giudice amministrativo.

Il periodo della pandemia sta mettendo a dura prova talune categorie concettuali che ormai da tempo hanno assunto, anche nel contesto giuridico, rilevanza primaria. In modo particolare mi riferisco al rapporto tra scienza e tecnica, da un lato, e l’esercizio dell’azione amministrativa, dall’altro, ambito che costantemente vede crescere la produzione di atti pubblici supportati da contenuti provenienti da saperi metagiuridici, in grado per lo più, per il carattere dirimente della loro efficacia, di degradare il provvedimento e gli spazi di discrezionalità ad esso correlati, a strumenti di mera trasposizione giuridica di risultanze tecnico-scientifiche vincolanti l’intero esercizio della filiera amministrativa. Invero ci vollero molti anni perché la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza c.d. Baccarini n. 601/1999), dopo le forti sollecitazioni della dottrina in anni risalenti (mi riferisco in particolare agli studi
di Franco Ledda1), approdasse al convincimento che la discrezionalità tecnica “è altra cosa dal merito amministrativo”, concretandosi in un giudizio con risultati che magari esulano dalla certezza, semmai sono anche opinabili ma, in ogni caso, non rientrano nella sfera dell’opportunità, aprendo così all’ammissione di nuovi spazi di sindacato per il giudice amministrativo. I provvedimenti amministrativi a fondamento tecnico-scientifico si presentano peraltro quale frutto di un giudizio applicativo di un metodo a carattere scientifico o para-scientifico, attenendo, per dirla con la felice espressione di Federico Cammeo, “più alla ragione che ad un potere”2