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1. L’obbligo di sottoporsi a vaccinazione anti Covid per “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario” (art. 4 d.l. n. 44/2021) è stato contestato, per asserto contrasto con la Costituzione, con la normativa europea e con i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (art. 117 co. 1 Co st.,): prima davanti al Consiglio di Stato e poi davanti al Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana.
Respinte con ampia pronuncia dalla III sezione del Consiglio di Stato (n. 7045/2021 del 20 ottobre 2021), le censure vengono riproposte, in modo meno articolato, davanti al C.G.A., in sede di appello cautelare. Rilevando che la situazione sanitaria è mutata sia per la diffusione della variante Omicron, sia per la prevista reiterazione di somministrazioni del vaccino in tempi ravvicinati, un fatto il primo, e una prescrizione la seconda, sui quali la comunità scientifica “non pare aver raggiunto una conclusione unanime”, il Consiglio ritiene che i dubbi di costituzionalità non possono considerarsi fugati dalla pronuncia della III Sezione di tre mesi prima: anche perché nella nuova controversia vengono sollevati anche profili nuovi “con specifico riferimento alla contestata validità e sufficienza del sistema di farmacovigilanza” e alla “compatibilità dell’obbligo vaccinale con il diritto eurounitario”, specie con riferimento al profilo del consenso informato (par. 8.2).
Mentre l’appellante indica come criteri di valutazione dell’art. 4 del d.l. l’art. 117 (mancato rispetto del Trattato di Norimberga) e l’art. 3 Cost. (par. 2), il Consiglio di Giustizia tira in ballo l’art. 32 Cost., passando in rassegna la copiosa giurisprudenza costituzionale che si è formata su di esso (par. 8.3); e richiama anche la Risoluzione del Consiglio d’Europa 2361/2021 sulla vaccinazione Covid (par. 8.4).
Con l’ordinanza non viene sollevata immediatamente la questione di legittimità costituzionale. Il Consiglio ordina una articolata istruttoria, per “verificare se l’obbligo vaccinale per il Covid 19 soddisfi le condizioni dettate dalla Corte Costituzionale in tema di compressione della libertà di autodeterminazione sanitaria”. Un’istruttoria al cui esito è subordinata la rimessione della questione alla Corte Costituzionale (par. 9 e 9.2): laddove dall’istruttoria non risultino ”soddisfatte le condizioni dettate dalla Corte”, “questo giudice (…) dovrebbe sollevare l’incidente di costituzionalità”.