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Sommario: 1. La riforma costituzionale del Titolo V. – 2. La dimensione dell’interesse ed il sistema di riparto delle competenze. – 3. Regionalismo differenziato e principio negoziale.

1. La riforma costituzionale del Titolo V

Le soluzioni organizzative e procedimentali condivise tra Stato e Regioni, hanno stentato, dopo la riforma costituzionale del Titolo V, nonostante le indicazioni contenute già nella sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2003, che auspicava «una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà». Infatti, negli Stati regionali o federali “l’esercizio delle competenze richiede una piena condivisione di obiettivi e di metodi da parte di tutti i livelli di governo. La stessa democrazia… è chiamata a misurarsi con la prossimità della decisione pubblica e la sussidiarietà di un livello rispetto all’altro»1 . Pertanto, la competenza di ciascun livello di governo si può esercitare efficacemente solo in un contesto di collaborazione2. Un raccordo è mancato anche nelle forme previste dall’art. 11 della legge costituzionale n. 3/2001 che prevede la partecipazione delle regioni alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.