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Un profondo ringraziamento agli organizzatori per avermi invitato, alla prof. Maria Immordino, al prof. Gaetano Armao, alla prof. Caterina Ventimiglia e a tutti coloro che hanno reso possibile questa bellissima accoglienza. Il convegno ha messo già in evidenza molte delle questioni essenziali, mi limito ad alcune considerazioni che data l’ora posso solo esporre per punti. Anzitutto quale natura giuridica abbia l’intesa prevista dall’art. 116 Cost.: quella di un vero e proprio atto di volontà oppure anche e soprattutto d’accertamento della possibilità di ulteriori forme e condizioni d’autonomia, a cominciare dalla capacità delle Regioni che richiedono l’attribuzione di nuove funzioni amministrative (art. 11, cod. civ.), nel senso di adeguatezza dell’organizzazione della Regione di destinazione a ricevere nuove funzioni e servizi (art. 118, co. 1°, Cost.). Quest’ultima soluzione s’impone se si ritiene che il fondamento dell’autonomia differenziata non ponga una norma in deroga verso i principi di attribuzione delle funzioni alle Regioni, che anche letteralmente si riferiscono a tutti gli organi e enti della Repubblica italiana, cioè anche alle Regioni, non solo ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane (art. 118, co. 1°, Cost.).