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Sommario: 1. Due concetti incompatibili? – 2. Quale prospettiva si aprirebbe nel caso in cui prevalesse la visione contraria all’attuazione dell’art. 116, III comma, Cost.? – 3. L’interesse nazionale: uniformità o differenziazione? – 4. Modelli costituzionali di differenziazione: non solo il regionalismo differenziato. – 5. L’interesse nazionale e la sua garanzia tramite lo strumento delle intese.
1. Due concetti incompatibili?
La visione dominante del regionalismo differenziato, in questo momento storico, è segnata da forti elementi oppositivi, esito di una radicalizzazione delle posizioni che vedono da una lato le cd. regioni ricche orientate a considerare l’art. 116, III comma, Cost. come uno strumento – forse l’unico rimasto – di crescita per le loro strutture amministrative e, dall’altra, coloro che vi si contrappongono, temendo – come dice la vulgata – la cd. secessione di chi oggi fa da pilastro all’economia nazionale. Certamente, in passato, alcune affermazioni e alcune rivendicazioni avevano dato adito a preoccupazioni. Basti pensare al ragionamento sul cd. residuo fiscale, che aveva la pretesa di misurare il do ut des tra la produttività di un determinato territorio e la spesa pubblica per i servizi erogati in loco; si pensi, ancora, alla rivendicazione, avanzata ai tempi del referendum consultivo lombardo e di quello veneto, di mantenere sul territorio il 90% delle entrate che vengono ivi raccolte. Altri elementi si possono ricordare, anche se non direttamente portati avanti con fini di pura ricerca del consenso, quali la richiesta di attuare la differenziazione in tutte le materie elencate nell’articolo in esame (tra cui massimamente l’istruzione, benché le richieste fossero poi limitate a poche funzioni relative alla materia), pretesa che ha visto emergere – in pura contrapposizione – il dubbio che l’art. 116, III comma, Cost. sia esso stesso incostituzionale, finalizzato a porre nel nulla la dicotomia costituzionalmente prevista tra regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale senza l’attivazione dell’art. 138 Cost.