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1. Il convegno che si chiude oggi, dedicato a un tema reso attuale dal d.d.l. n. 615, ha fornito l’occasione per un esame che ha investito non solo e non tanto il testo appena approvato dal Senato, quanto il significato costituzionale dell’autonomia regionale differenziata, e la sua collocazione nel quadro del titolo V; un significato che la formulazione laconica dell’art. 116 co. 3 non mette in piena luce. Senza pretesa di riassumere una ventina di relazioni (ed interventi) cercherò di riprenderle organizzandole per temi, sulla base degli interrogativi che l’autonomia differenziata solleva. Poiché la sollecitazione a riunirci è venuta dal dibattito politico che si è acceso attorno al d.d.l. Calderoli, la prima questione che è stata sollevata è questa. L’art. 116 co. 3, che prevede forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie indicate nello stesso articolo, richiede che le leggi di approvazione delle intese siano precedute da una legge generale, che regoli in modo uniforme il procedimento che di volta in volta è destinato a sfociare nella legge di trasferimento delle funzioni? O le leggi di trasferimento possono essere approvate di volta in volta, senza necessità di una legge generale, che l’art. 116 co. 3 non prevede?