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Sommario: 1. L’antico mito o dogma della legge quale atto libero nel fine e la sua improponibilità, in relazione alla questione dell’obbligo vaccinale anti-covid, dal punto di vista della teoria della Costituzione. – 2. La questione relativa alla possibilità che l’obbligo vaccinale sia introdotto, in vece del legislatore, dalla Corte costituzionale. – 3. L’obbligo vaccinale alla luce di taluni orientamenti della giurisprudenza (con specifico riguardo alle indicazioni date dal Consiglio di Stato e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana). – 4. Una succinta notazione finale a riguardo del carattere “sperimentale” (o, meglio, in progress) sia dei vaccini che delle misure normative adottate per far fronte alla pandemia, nonché (e di conseguenza) dell’attività di giudizio volta al riscontro della loro validità.
1. L’antico mito o dogma della legge quale atto libero nel fine e la sua improponibilità, in relazione alla questione dell’obbligo vaccinale anti-covid, dal punto di vista della teoria della Costituzione
Può la teoria della Costituzione venire in soccorso al fine dell’inquadramento sotto la giusta luce della vessata questione della obbligatorietà del vaccino anti-covid? Credo che sia un dato oggettivo, inconfutabile, quello per cui si è fin qui proceduto con molta approssimazione e in un clima gravato da confusione e incertezza nell’adozione delle varie misure volte a porre un argine al dilagare incontrollabile della pandemia. La cosa non desta meraviglia ed ha, per vero, da un certo punto di vista, una sua giustificazione, sol che si pensi che il virus ha colto tutti di sorpresa, impreparati a farvi fronte: studiosi, operatori istituzionali, la gente comune. Col passare del tempo, si è tuttavia riusciti a fare, almeno in parte, chiarezza; ed alcuni punti fermi possono essere dunque fissati. Il primo è che, allo stadio attuale delle conoscenze di cui disponiamo, possiamo combattere la pandemia sanitaria con un poker di strumenti: i vaccini, il distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina e l’igiene corporale, in ispecie delle mani. Nessuno di essi, singolarmente preso, è in grado di debellarlo ma tutti assieme si rivelano indubbiamente efficaci ed idonei a salvaguardare la salute e, soprattutto, la vita delle persone, specie di quelle maggiormente vulnerabili. Alcuni dati statistici, nella loro obiettiva consistenza, risultano al riguardo di palmare evidenza, a partire da quello per cui le persone che non si sono sottoposte al vaccino o che, comunque, non hanno completato il ciclo per esso previsto risultano in considerevole misura maggiormente esposte delle persone vaccinate ai rischi del contagio, in ispecie laddove presentino patologie tali da potersi ammalare in forma grave e, persino, di perdere la vita. Insomma, i vaccini, seppur
ad oggi ancora non del tutto messi a punto1 , sono forieri di benefici innegabili; ed è perciò francamente stupefacente che essi siano cocciutamente negati dai c.d. no-vax2 . Ed è allora da chiedersi perché mai l’obbligo vaccinale non sia stato imposto3 , così come si è avuto in certi momenti per le altre misure, se non limitatamente agli appartenenti ad alcune categorie di persone, a partire da quelle che operano nelle strutture sanitarie o negli istituti scolastici4 , e, più di recente, per gli ultracinquantenni5, pur essendosi avute – come si sa – pesanti limitazioni specie per ciò che concerne lo svolgimento delle attività lavorative6