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Sommario: 1. L’interpretazione conforme dell’art. 116.3 Cost. Sulla coerenza interna alla revisione del Titolo V. – 2. Sul rispetto della Costituzione. – 3. Sulla natura della legge di approvazione delle intese: il Parlamento garante degli interessi della Repubblica. – 4. Il progetto Calderoli: una legge necessaria? – 5. L’equivoca pregiudizialità dei “livelli essenziali delle prestazioni” (Lep). – 6. La necessità, viceversa, di predefinire i principi della costituzione finanziaria. – 7. Il guazzabuglio delle norme sul finanziamento della differenziazione. – 8. Un limite trascurato: i vincoli derivanti dalla decisione di bilancio come legge a contenuto vincolato dal diritto europeo. – 9. Su una possibile abrogazione referendaria del progetto Calderoli. – 10. Per concludere.

1. L’interpretazione conforme dell’art. 116.3 Cost. Sulla coerenza interna alla revisione del Titolo V

La recente approvazione del progetto di legge Calderoli1 sul c.d. regionalismo differenziato permette di riprendere il filo del discorso su questa prospettiva della revisione del Titolo V. Mi concentrerò sugli aspetti più rilevanti. Uno riguarda la ratio e i contenuti prescrittivi dell’art. 116. 3 Cost. La domanda è la seguente: l’art. 116.3 Cost. è coerente con la Costituzione? Non si tratta di una questione retorica, se è vero, come è vero, che anche le leggi di revisione costituzionale possono entrare in conflitto con i principi supremi della Costituzione e che, di conseguenza, possono essere oggetto di un controllo di costituzionalità, che potrebbe arrivare ad annullare le relative disposizioni2. Chiarisco subito il mio punto di vista: ritengo che non ci sia un’ipoteca di incostituzionalità a gravare sul regionalismo differenziato a condizione, però, che dell’art. 116.3 Cost. si dia un’interpretazione coerente con le traiettorie della Costituzione.