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Abstract

L’idea che la decisione pubblica debba essere, in termini generali, l’esito di un processo aperto alla partecipazione degli interessi e delle istanze della società costituisce di certo un principio fondante di ogni sistema democratico. Anche la Costituzione italiana all’art. 2 se ne fa chiaro portavoce, guardando alla dimensione partecipativa da un lato, come espressione della natura sociale dell’uomo, che si accompagna a quella individuale e che trova il suo compimento nelle formazioni sociali; e facendo, dall’altro lato, di quella stessa dimensione la premessa necessaria perché ogni individuo possa aprirsi alla solidarietà verso gli altri. La dimensione partecipativa diviene, poi, percorso essenziale per il raggiungimento dell’eguaglianza sostanziale dell’art. 3.2 Cost., così come esercizio di libertà costituzionali fondamentali, quali quella di associazione, di riunione, di manifestazione del pensiero e, ancora, costituisce strumento di definizione della politica nazionale, attraverso l’operato dei partiti politici. Tra le diverse sfaccettature che la dimensione partecipativa possiede vi è quella, maturata nell’ambito del diritto amministrativo e del procedimento amministrativo, che vede la partecipazione degli interessi coinvolti come momento determinante per la (con)formazione dell’atto amministrativo, che, proprio perché partecipato, sarà più facilmente accettato ed efficace. Una partecipazione, per così dire, strumentale, volta a garantire che l’azione amministrativa sia efficiente e capace di realizzare i compiti che le sono affidati.