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Sommario: 1. Le restrizioni al godimento dei diritti fondamentali per il contenimento della pandemia. – 2. La Costituzione repubblicana e la salute collettiva. – 3. Come valutare la proporzionalità delle misure adottate. – 4. Uno sguardo sul futuro.
1. Le restrizioni al godimento dei diritti fondamentali per il contenimento della pandemia
La pandemia di Coronavirus 19 ha rappresentato, insieme all’emergenza terroristica, la sfida più grande per la Costituzione italiana dalla sua entrata in vigore. Nel nostro ordinamento la protezione dei diritti fondamentali, negli ultimi due anni, è stata sottoposta a un durissimo stress test, per mutuare un’immagine dal mondo dell’economia. Con soddisfazione si può affermare che, ancora una volta, la Carta fondamentale, nella parte iniziale sui Principi fondamentali e nella Parte prima dedicata ai “Diritti e doveri dei cittadini”, ha dimostrato una straordinaria attualità. In questa sede è impossibile ripercorrere analiticamente tutte le limitazioni ai diritti fondamentali imposte dall’esigenza di contenere la pandemia1.
Esse sono, oltretutto, note, facendo parte della esperienza vissuta da tutti noi dal marzo 2020: si pensi al primo lockdown, caratterizzato da fortissime limitazioni alla libertà di circolazione, con la possibilità di uscire dal proprio domicilio solo per necessità, motivi di salute o di lavoro; dalle misure restrittive della libertà di riunione, con il divieto di assembramenti; dalle restrizioni alla libertà religiosa, con la partecipazione alle celebrazioni liturgiche preclusa ai fedeli; dal restringimento della libertà d’iniziativa economica, con la chiusura o la forte limitazione di una serie di attività commerciali. Si ricordi, inoltre, il c.d. coprifuoco dello scorso anno, cioè la restrizione di nuovo alla libertà di circolazione oltre una certa ora, con le eccezioni sopra richiamate in relazione al primo lockdown, e le conseguenti restrizioni a tutti gli altri diritti di libertà connessi alla circolazione (riunione, iniziativa economica, etc.).