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Sommario: 1. L’obbligo vaccinale per il Sars-CoV-2, pomo della discordia. – 2. La libertà del cittadino all’interno dello Stato costituzionale. – 3. La libertà di autodeterminazione del cittadino dinanzi alle scelte dello Stato in materia di salute pubblica: alle radici del dibattito sull’obbligo vaccinale per il Sars-CoV-2. – 4. La libertà (rectius, discrezionalità) dello Stato legislatore nell’adottare misure di contrasto alla pandemia. – 5. La libertà (rectius, il potere) del Giudice di dubitare sulla legittimità costituzionale di disposizioni che impongono un trattamento sanitario al cittadino: la recente ordinanza del CGARS n. 351 del 22 marzo 2022 di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 44/2021. – 6. Conclusioni.

1. L’obbligo vaccinale per il Sars-CoV-2, pomo della discordia.

Il dibattito, scientifico e non, in ordine all’obbligo vaccinale per il Sars-CoV-2 è stato ed è tuttora fortemente polarizzato. Nella consapevolezza che tra i due poli vi siano una pluralità di posizioni più sfumate, la contrapposizione sembra riducibile a chi, da un lato, esprime con fermezza la legittimità (anche costituzionale), anzi la doverosità, della imposizione di tale obbligo, anche di carattere generalizzato1, e a chi, dall’altro, pone forti dubbi al riguardo2 , assistiti da un esame del quadro giuridico inerente alle autorizzazioni che si pongono a fondamento della distribuzione e della conseguente somministrazione dei vaccini3. Un tema che corrobora il dibattito riguarda gli effetti (più o meno ignoti) dei vaccini contro il Sars-CoV-2 nel medio e nel lungo termine, ma anche gli effetti della vaccinazione tout court4. L’autorizzazione condizionata rilasciata in favore di simili vaccini, in partial overlap, determinerebbe cautela nel disporre imposizioni nella somministrazione degli stessi5. Tesi, questa, avversata con l’argomentazione che non è possibile bilanciare il noto con l’ignoto, “ciò che è con ciò che potrebbe essere, peraltro in una misura non quantificabile”6.
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