Fascicolo 2/2022 – maggio/agosto

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INDICE

SAGGI

La perequazione territoriale nel PNRR alla luce della questione meridionale…387

 I diritti fondamentali, fra riconoscimento normativo ed effettività della tutela…405

Giuseppe Tropea – Norme tecniche e soft law…425

Edoardo Giardino – Perplessità decisionale e intellegibilità del potere*…449

Chiara Gioé – Sulla nuova conciliazione del giudice tributario…485

Renata PepeLa funzione epistemica del procedimento e la garanzia di correttezza delle decisioni amministrative…499

Giulia TortaL’interesse pubblico tra politica e amministrazione: il caso dell’obbligo vaccinale durante la pandemia…529

Nicola Brignoli –  Il problema dei problemi: emergenza e ordinamento giuridico. Spunti sui risvolti ordinamentali dell’emergenza pandemica da Covid-19…549

Alessandro FricanoLa flessibilità degli esecutivi tra tecnica e politica: «Sentinella, quanto resta della notte?»…583

LA DOTTRINA DIALOGA CON LA GIURISPRUDENZA

Francesco ZammartinoAncora una fumata nera sulla legittimazione attiva del singolo parlamentare a sollevare conflitto di attribuzione. (Noterelle a margine dell’ordinanza n. 15 del 2022 della Corte costituzionale)…607

Federico Francesco GuzziEffettività della tutela e termini per il ricorso giurisdizionale…621

Laura MaccarroneDemocrazia rappresentativa e democrazia partecipativa. Riflessioni intorno alla città metropolitana anche alla luce della sentenza n. 240/2021 della Corte costituzionale…645

Riccardo D’ErcoleSull’appellabilità del decreto cautelare monocratico ai tempi del Covid-19: orientamenti contrapposti…667

L’ANGOLO DELLE LIBERTÀ

Pier Luigi PortaluriLichtung und Lichtmenschen. Il diritto del selvaggio totalmente altro…695

Anna SimonatiLa cittadinanza di genere: le nuove frontiere dell’uguaglianza fra uomini e donne…705

RECENSIONI

Laura LorelloRecensione del volume Lidia e altre. Pari opportunità ieri e oggi: l’eredità di Lidia Poët, di Chiara Viale, Milano 2022…719


Abstract

La perequazione territoriale nel PNRR alla luce della questione meridionale

di Francesco Manganaro

Il PNRR considera la questione meridionale come questione nazionale. Il presente lavoro, ricostruendo l’originario pensiero meridionalista, esamina gli eventi che hanno portato alla situazione attuale, verificando l’effettiva utilizzazione preferenziale dei fondi PNRR per le regioni meridionali. Ne consegue un articolato ragionamento su come i divari di cittadinanza crescerebbero ove si realizzasse il regionalismo differenziato.

Observations on the Southern Question in the light of PNRR and differentiated regionalism

The PNRR deals the Southern question as a national issue. This work, reconstructing the original Southern thinking, examines the events that led to the current situation, verifying the effective preferential use of PNRR funds for the southern regions. It follows an articulated reasoning on how the gaps in citizenship would grow if differentiated regionalism were to be realized


I diritti fondamentali, fra riconoscimento normativo ed effettività della tutela

Lo scritto mette preliminarmente in evidenza come si diano forme e gradi diversi sia di riconoscimento dei diritti che della effettività della loro tutela. Si sofferma quindi sul formidabile problema teorico relativo all’accertamento della loro “fondamentalità” ed alle sedi istituzionali in cui esso può aver luogo, rilevando la centralità del ruolo dei giudici giocato al riguardo. Chiude lo studio una succinta riflessione in merito alla spinosa questione della effettività della tutela, rilevando come quest’ultima il più delle volte richieda la fattiva e solidale cooperazione degli Stati in seno alla Comunità internazionale e ad organizzazioni sovranazionali, tra le quali principalmente l’Unione europea.

Fundamental Rights between normative recognition and effective protection The paper shows the mainfold shapes and degrees of recognition and enforcement of rights.

The A. reflects upon the giant theoric problem concerning the qualification of a right as a “fundamental” one, approaching it from the perspective of Institutions and Powers that are involved. To this extent the paper underlines the central role played by Judges. The final part of the paper is dedicated to the tricky issue of effective protection of fundamental rights. To this regard the A. qualifies as a key function the cooperation among States within the sphere of International Community and the role played by International Organizations, above all, the one of the European Union.


Norme tecniche e soft law

di Giuseppe Tropea

Il saggio parte dal tema del rapporto tra norme tecniche e soft law per indagare più in generale talune tensioni all’interno del nostro diritto pubblico. Dopo una introduzione sulle varie declinazioni della nozione di norma tecnica, anche nel dibattito filosofico, si analizza l’impatto della soft law in diversi ambiti del diritto pubblico contemporaneo e si prospetta di leggere tali dinamiche, fonte di costante tensione coi principi di legalità e separazione dei poteri, nel segno della progressiva amministrativizzazione del diritto contemporaneo.

Technical norms and soft law

The essay starts by analyzing the theme of the relationship between technical norms and soft law. It then investigates more generally certain tensions within our public law. After an introduction on the various declinations of the notion of technical norm, also in the philosophical debate, the essay analyses the impact of soft law in different areas of contemporary public law aiming to read these dynamics, considered a source of constant tension according the principles of legality and separation of powers, in the light of the progressive administration of contemporary law


Perplessità decisionale e intellegibilità del potere*

di Edoardo Giardino

Nel novero dei principi che regolano le relazioni giuridiche si è soliti sussumere, altresì, il vincolo della chiarezza, in virtù del quale la parte deve poter comprendere, agevolmente, l’altrui volontà così da poterne calcolare e misurare gli effetti. La chiarezza non esprime una qualità intrinseca dell’atto bensì riflette l’assenza dell’equivoco, quindi, del conflitto, cosicché gli effetti dell’atto stesso coincidano con ciò che il destinatario ragionevolmente intende. E ciò deve avvenire nel segno del buon andamento e della buona fede, che impongono all’amministrazione, altresì, di operare in modo chiaro e lineare, onde fornire ai cittadini regole di condotta certe e sicure, soprattutto se da esse possano derivare conseguenze lesive.
Un paradigma, questo, che ormai permea la funzione tutta, esso trovando infatti sintesi nell’ordinamento, per il quale i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede. La perplessità decisionale, pertanto, rende oscuro il contenuto del provvedimento, il quale, così, risulta inidoneo a palesare ovvero a rendere intellegibile il tipo di potere che l’amministrazione ha scelto di espletare. Tutto questo non solo acuisce la crisi del principio di legalità, quanto confligge con i noti vincoli dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione, minando, altresì, la certezza del diritto, il cui significato non può non includere, oltre alla stabilità, all’efficacia ed all’osservanza delle regole, altresì, l’accessibilità del cittadino alle prescrizioni del potere, l’effettiva comprensione delle scelte amministrative e, quindi, l’univocità delle decisioni.

Decision-making perplexity and intelligibility of power

In the list of principles governing legal relations, it is customary to subsume, also, the constraint of clarity, by virtue of which the party must be able to understand, easily, the will of others so as to be able to calculate and measure its effects. Clarity does not express an intrinsic quality of the act but reflects the absence of the misunderstanding, therefore, of the conflict, so that the effects of the act itself coincide with what the addressee reasonably intends. And this must be done in the name of good performance and good faith, which also require the administration to operate in a clear and linear way, in order to provide citizens with certain and safe rules of conduct, especially if they may have harmful consequences. This is a paradigm that now permeates the entire function, finding in fact synthesis in the system, for which the relations between the citizen and the public administration are marked by the principles of collaboration and good faith. The decision-making perplexity, therefore, obscures the content of the measure, which, thus, is unsuitable to reveal or to make intelligible the type of power that the administration has chosen to carry out. All this not only exacerbates the crisis of the principle of legality, but also conflicts with the well-known constraints of impartiality and good performance of the administration, also undermining the certainty of the law, the meaning of which cannot fail to include, in addition to stability, effectiveness and observance of the rules, also the accessibility of the citizen to the prescriptions of power, the effective understanding of administrative choices and, hence, the unambiguity of decisions.


Sulla nuova conciliazione del giudice tributario

di Chiara Gioé

La legge di riforma del processo tributari, approvata in via definitiva il 9 agosto 2022, reca nuove disposizioni anche in tema di conciliazione giudiziale. L’attribuzione del potere di iniziativa anche alla Corte di giustizia tributaria è senz’altro da considerare positiva, rappresentando un ulteriore strumento in direzione della necessaria deflazione del contenzioso tributario. Le conseguenze previste per la parte che non accetti la proposta di conciliazione, invece, appaiono sproporzionate rispetto al fine che il legislatore intende perseguire, che è quello di sanzionare le condotte di abuso del giudizio, riducendo, sempre in un’ottica deflattiva, il ricorso allo strumento processuale.

About the new judge-initiated dispute resolution

The tax reform law, definitively approved on 9 August 2022, also includes new provisions on the subject of judicial dispute resolution. The attribution of the power of initiative also to the Tax Court of Justice is certainly to be considered positive, representing a further tool in the direction of the necessary deflation of the tax dispute. The consequences envisaged for the party that does not accept the dispute resolution
proposal, on the other hand, appear disproportionate to the aim that the legislator intends to pursue, which is to sanction the conduct of abuse of judgment, reducing, again with a deflationary view, the appeal to the procedural instrument


La funzione epistemica del procedimento e la garanzia di correttezza delle decisioni amministrative  

di Renata Pepe

Il presente lavoro si incentra sull’analisi del se le modalità attraverso le quali la pubblica amministrazione trae le conoscenze per addivenire ad una decisione, ovvero il potere discrezionale da questa esercitato nel corso dell’attività conoscitiva, sia in grado di raggiungere livelli ottimali di garanzia per una corretta decisione. La nota crisi del principio di legalità ha tuttavia sollevato non poche criticità in ordine al margine di valutazione, in sede di sindacato, del corretto esercizio della funzione discrezionale.  E’ noto come nel nostro ordinamento prevalga l’orientamento volto a riconoscere all’amministrazione – anziché al giudice amministrativo – una funzione sostitutiva a quella omessa dal legislatore, sul cui esercizio il giudice amministrativo stesso non deve interferire, se non negli angusti limiti della sintomatologia del vizio di eccesso di potere o in quelli meno angusti del sindacato di proporzionalità. La centralità teorica del procedimento amministrativo, come fenomeno concettualmente e giuridicamente autonomo dal diritto sostanziale, potrebbe offrire una garanzia di miglioramento dello standard di correttezza delle determinazioni amministrative.

The epistemic function of the procedure and the guarantee of correctness of administrative decisions

The paper analyzes the ways in which the public administration acquires the knowledge to take a decision, that is to say the discretionary power exercised in the course of its cognitive activity, achieving optimal levels of guarantee for a correct decision. However, the well-known crisis of the principle of legality has raised a number of critical issues with regard to the margin of appreciation, during the judicial review, of the proper exercise of the discretionary power. In our legal system prevails the orientation of giving to the administration – rather than the administrative court – a substitute function to that omitted by the legislature, over which the administrative court itself should not interfere, if not within the narrow limits of the symptomatology of the vice of excess of power or in those less narrow than proportionality review. The theoretical centrality of the administrative procedure, as a phenomenon that is conceptually and legally autonomous from the substantive law, could offer a guarantee of improvement of the standard of correctness of the administrative decisions.


L’interesse pubblico tra politica e amministrazione: il caso dell’obbligo vaccinale durante la pandemia

di Giulia Torta

Il presente contributo analizza due pronunce giurisdizionali (la sentenza n. 7045/2021 del Consiglio di Stato e l’ordinanza n. 38/2022 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana) confrontando la tecnica argomentativa utilizzata dalle Corti in due vicende relative all’introduzione normativa dell’obbligo vaccinale. Il punto di partenza dell’indagine è rappresentato dalla ricostruzione della rapida evoluzione del quadro normativo in tema e dall’inquadramento teorico dell’obbligo vaccinale come espressione del principio di solidarietà, intimamente connesso ad una visione dello Stato di diritto come ideale giuridico essenziale per garantire la dignità umana. Successivamente, il focus si sposta sulla centralità del ruolo del giudice amministrativo e sulla necessità di attribuire un ruolo chiave, nell’esercizio corretto della funzione giudicante, alla lucida ed imparziale individuazione delle caratteristiche giuridicamente rilevanti di una situazione di fatto. In questo contesto, si evidenzia, dunque, come la sentenza n. 7045/2021 del Consiglio di Stato, che si allinea ai precedenti della Corte Costituzionale riconoscendo la necessità di ammettere un margine di flessibilità nell’azione pubblica per assicurare la tutela della salute della collettività nel contesto pandemico, segua un ragionamento fortemente ancorato alla realtà scientifica della pandemia, e come, invece, l’ordinanza n. 38/2022 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana sembri valutare i fatti in maniera non neutrale, arrivando ad estenderne la portata dei propri poteri istruttori al di fuori dei limiti ordinari ed operando un controllo sulla fondatezza delle questioni di legittimità proposte dal ricorrente che spetta invece alla Corte Costituzionale

The public interest as a balance between politics and administration: the case of mandatory vaccination during the Covid-19 pandemic

This paper analyses two rulings, one – sentenza no. 7045/2021 – pronounced by the Consiglio di Stato (the highest Administrative Court in Italy) and one – ordinanza no. 38/2022 – pronounced by the Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (the Administrative Justice Court for the Sicilian Region), comparing the argumentative technique used by the two courts in the context of the rapidly evolving regulatory framework of the vaccination mandate. The starting point of the investigation is the reconstruction of the vaccination mandate as an expression of the principle of solidarity, intimately connected to a vision of the rule of law as an essential legal ideal to guarantee human dignity. Subsequently, the focus shifts to the centrality of the role of administrative judges in the protection of public interests and the need to move from a lucid and impartial identification of the legally relevant characteristics of a factual situation in order to properly exercise the judicial function. These considerations are key in analysing the two rulings: the sentenza no. 7045/2021 of the Consiglio di Stato, in fact, aligns with the precedents of the Corte Costituzionale (Constitutional Court) and follows a reasoning strongly based on the scientific reality of the pandemic, recognising the need for flexibility in public action when prioritizing the protection of public health; conversely, the ordinanza no. 38/2022 of the Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana appears to evaluate the facts in a partisan way, even going as far as extending its reach beyond its judicial authority on a matter that should instead be under the jurisdiction of the Corte Costituzionale.


Il problema dei problemi: emergenza e ordinamento giuridico. Spunti sui risvolti ordinamentali dell’emergenza pandemica da Covid-19

di Nicola Brignoli

Con la delibera dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020 il nostro Paese entra in una stagione del tutto nuova, in cui la gestione di un’emergenza pandemica senza precedenti diviene l’elemento centrale della vita dei cittadini. Gli atti emanati per fronteggiare il diffondersi di una malattia infettiva virale hanno prodotto una serie di effetti sul nostro ordinamento, la cui reale portata sarà compresa solo a distanza di mesi, forse anni. A tal fine, si ritiene di dover prendere le mosse dai concetti giuridici che stanno a monte – eccezione, emergenza, necessità – per poter poi scendere a valle nell’analisi dei poteri straordinari di amministrazione dell’emergenza e di come questi si inseriscono all’interno dell’ordinamento giuridico vigente. La gestione dell’emergenza pandemica da Covid-19 si inserisce, infatti, nel più ampio tema della compatibilità fra l’emergenza, e le misure adottate per fronteggiarla, e l’ordinamento giuridico.

The problem of problems: emergency and legal order. Ideas on the regulatory implications of the pandemic emergency from Covid-19

With the resolution of the state of emergency of January 31, 2020, our country enters a completely new season, in which the management of an unprecedented pandemic emergency becomes the central element of citizen’s lives. The acts issued to deal with the spread of a viral infectious disease have produced a series of effects on our legal system, the real extent of which will be understood only after months, perhaps years. In this regard, it is believed that it is necessary to start from the juridical concepts that lie upstream – exception, emergency, necessity – in order to then be able to go downstream in the analysis of the extraordinary powers of emergency administration and how these fit into the legal system. The management of the pandemic emergency from Covid-19 is, in fact, part of the broader theme of the compatibility between the emergency, and the measures taken to deal with it, and the legal system.


La flessibilità degli esecutivi tra tecnica e politica: «Sentinella, quanto resta della notte?»

di Alessandro Fricano

Il presente contributo intende analizzare l’evoluzione della forma di governo alla luce della formazione dell’esecutivo Draghi. Si tenterà di comprendere la necessità di una grande coalizione in relazione all’emergenza pandemica, al PNRR e al conflitto russo-ucraino. In che modo la negoziazione dei partiti incide sull’indirizzo politico e sulla sua omogeneità? Le esigenze costituzionali che sottendono ad un accordo di coalizione evidenziano l’elasticità degli esecutivi tra tecnica e politica. Cosa rende il Governo Draghi diverso dai precedenti governi tecnici? La natura, la composizione, gli obiettivi e la struttura dei governi sono condizionati dalla governance europea al punto tale che la fiducia dei mercati risulta complementare a quella del Parlamento. Le coalizioni contemporanee si configurano così come l’esatta intersezione tra la torsione del sistema elettorale ed il cortocircuito della rappresentanza. Sarà possibile porre fine alla lunga notte della democrazia parlamentare?

The flexibility of the executive powers between technique and politics: «Sentinella, quanto resta della notte?»

This contribution intends to analyze the evolution of the form of government in the light of the formation of the Draghi government. An attempt will be made to understand the need for a grand coalition in relation to the pandemic emergency, the PNRR and the Russian-Ukrainian conflict. How does the negotiation of parties affect the political direction and its homogeneity? The constitutional requirements underlying a coalition agreement highlight the elasticity of the executive powers between technique and politics. What makes the Draghi government different from previous technical governments? The nature, composition, objectives and structure of governments are conditioned by european governance to the extent that market confidence is complementary to that of Parliament. Contemporary coalitions are thus configured as the exact intersection between the torsion of the electoral system and the short circuit of representation. Will it be possible to end the long night of parliamentary democracy?


Ancora una fumata nera sulla legittimazione attiva del singolo parlamentare a sollevare conflitto di attribuzione. (Noterelle a margine dell’ordinanza n. 15 del 2022 della Corte costituzionale)

Francesco Zammartino

Con l’ordinanza n. 15 del 2022 ancora una volta la Corte costituzionale si è trincerata dietro lo scudo dell’inammissibilità in ordine alla facoltà del singolo parlamentare di sollevare conflitto di attribuzione. Tale decisione, pur nel suo disegno apparentemente lineare (risulta, infatti, fondata su di un facile sillogismo: che l’ammissibilità del conflitto tra poteri promosso dal singolo parlamentare è subordinata alla sussistenza di una manifesta lesione delle sue proprie prerogative costituzionali), presta, tuttavia, il fianco a qualche breve riflessione critica in ordine alla individuazione dei limiti della prerogativa, quest’ultima peraltro riconosciuta ( ma solo ipoteticamente) in precedenza dalla pronuncia n. 17 del 2019, che ha stabilito «che i singoli parlamentari sono legittimati  a  sollevare  conflitto  di  attribuzioni  davanti  alla  Corte  costituzionale  in  caso  di violazioni  gravi  e  manifeste  delle  prerogative  che  la  Costituzione  attribuisce  loro».

Another black smoke on the active legitimation of the individual parliamentarian to raise a conflict of attribution. (Notes on the sidelines of order no. 15 of 2022 of the Constitutional Court)

With the ordinance no. 15 of 2022 once again the Constitutional Court has entrenched itself behind the shield of inadmissibility regarding the right of the individual parliamentarian to raise a conflict of attribution. This decision, despite its apparently linear design (it is, in fact, founded on an easy syllogism: that the admissibility of the conflict between powers promoted by the individual parliamentarian is subordinated to the existence of a manifest infringement of his own constitutional prerogatives), provides, however, alongside some brief critical reflections regarding the identification of the limits of the prerogative, the latter recognized (but only hypothetically) previously by ruling no. 17 of 2019, which established “that individual parliamentarians are entitled to raise a conflict of powers before the Constitutional Court in the event of serious and manifest violations of the prerogatives that the Constitution attributes to them”.


Effettività della tutela e termini per il ricorso giurisdizionale

di Federico Francesco Guzzi

L’articolo focalizza l’attenzione sui termini processuali per ricorrere e il rapporto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale. In particolare, si concentra sui termini per ricorrere avverso gli atti delle procedure di gara affrontando la questione relativa ai cd ricorsi al buio.

Effectiveness of protection and terms for judicial appeal

The article focuses on procedural terms for appeal and the relationship with the principle of effectiveness of judicial protection. In particular, the article analyzes the deadlines for appealing in the publics contract and the connected issue of “blind appeals”


Democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa. Riflessioni intorno alla città metropolitana anche alla luce della sentenza n. 240/2021 della Corte costituzionale

di Laura Maccarrone

La recente sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 2021 riapre la questione della designazione del sindaco metropolitano, che coincide automaticamente con il sindaco del comune capoluogo, e ripropone il tema della legittimazione democratica della città metropolitana. Le soluzioni prospettabili si muovono all’interno della diade democrazia rappresentativa democrazia partecipativa, nella consapevolezza che la
prima costituisce solo una fra le tante forme nelle quali si esprime la sovranità popolare.

Representative democracy and participatory democracy. Thoughts about the metropolitan city after the decision n. 240/2021 of the Constitutional Court

The recent sentence of the Constitutional Court n. 240/2021 reproposes the issue of the metropolitan mayor, who automatically is the mayor of the capital city, and the issue of the democratic legitimacy of the metropolitan city. The possible solutions lie between representative democracy and participatory democracy. In fact, representative democracy is only one of the many forms in which popular sovereignty is expressed.


Sull’appellabilità del decreto cautelare monocratico ai tempi del Covid-19: orientamenti contrapposti

di Riccardo D’Ercole 

Il contributo intende approfondire le recenti novità – sia legislative che giurisprudenziali – che hanno caratterizzato l’istituto processuale disciplinato dall’art. 56 c.p.a. Difatti, nonostante l’assoluta chiarezza del dato normativo protenda verso l’inammissibilità dell’appello avverso il decreto cautelare monocratico, numerose sono le pronunce giurisprudenziali che l’ammettono. La ragione di questa apertura si deve soprattutto al caso in cui tali decreti determinino una lesione dei diritti costituzionalmente garantiti. Proprio su queste premesse, nel contributo saranno esaminati una serie di provvedimenti in cui il giudice amministrativo ha ammesso il suddetto appello valorizzando un’interpretazione costituzionalmente garantita dell’art. 56 c.p.a.

On The Appellability Of The Monocratic Precautionary Decree At The Time Of Covid-19: Opposing Guidelines

The contribution aims to deepen the recent innovations – both legislative and jurisprudential – that have characterized the trial institute governed by art. 56 c.p.a. In fact, despite the absolute clarity of the normative data protenda towards the inadmissibility of the appeal against the monocratic protective decree, numerous are the jurisprudential pronouncements that admit it. The reason for this openness is due in particular to the fact that such decrees result in an infringement of the constitutionally guaranteed rights. Precisely on these premises, in the contribution will be examined a series of measures in which the administrative court has admitted the aforementioned appeal enhancing a constitutionally guaranteed interpretation of art. 56 c.p.a.