Fascicolo 3/2022 – settembre/dicembre

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INDICE

SAGGI

Alfredo ContieriLa censura cinematografica oggi: dalla revisione alla classificazione dei film

Fabrizio FracchiaLe nuove sfide della Corte dei conti: il difficile equilibrio tra giurisdizione, controllo e attività consultiva, guardando anche alle crisi della modernità

Renata Spagnuolo Vigorita Pubblico e privato nella tutela della salute. Sulle misure introdotte dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza e dalle nuove disposizioni in tema di assistenza territoriale

Luca Pietro Vanoni La (ri)politicizzazione della religione e i paradossi della secolarizzazione: simboli, identità, populismi

Anna Cicchetti L’imposta di soggiorno: uno strumento per rendere più vivibili le destinazioni turistiche o un mezzo per tassare il turismo?

Federica Lombardi  – Dissesto degli enti locali e diritti dei soggetti coinvolti. Riflessioni sul rapporto tra esigenze di risanamento, tutela dei creditori e resa dei servizi sociali

Antonia Maria Scaravilli  – Tutela regionale dei minori temporaneamente o definitivamente privati di un ambiente familiare: determinazione degli standard dei diritti sociali e diseguaglianze territoriali

Gabriele TorelliL’urbanistica nella prospettiva di genere. Alcuni spunti di riflessione

Federica Campolo – Oltre il dogmatismo: la nuova dimensione dell’inefficacia pubblicistica

Pierandrea Corleto Baratto amministrativo e sviluppo locale

Rosario Miccichè Il reddito di cittadinanza e la democrazia fondata sul lavoro. Analisi giuridica dei sussidi di disoccupazione tra Costituzione economica e trappola della povertà

Agnese MussattiLa convenzione di Faro e le espressioni di cultura immateriale in Italia: il caso dell’ecomuseo

Pier Giorgio Novaro Le comunità energetiche nuova declinazione del paradigma sussidiario

LA DOTTRINA DIALOGA CON LA GIURISPRUDENZA

Laura LorelloLa partecipazione di interessi e di istanze al procedimento legislativo nello Statuto della Regione Sicilia

Manlio LisantiLa natura del remand: tra misura cautelare atipica e sentenza sommaria

Rossella VassalloLa sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2022 e il principio di parità di genere nelle elezioni comunali

L’ANGOLO DELLE LIBERTÀ
Pier Luigi Portaluri – The constitutionally guaranteed right not only to receive but also to provide solidarity


La censura cinematografica oggi: dalla revisione alla classificazione dei film*

di Alfredo Contieri

Il lavoro ricostruisce l’evoluzione che la censura cinematografica ha avuto nell’ordinamento italiano. Una legge del 1962 ha previsto che il divieto di proiezione nelle sale potesse essere imposto, in applicazione dell’art. 21 della Costituzione italiana, solo se il film, fosse in contrasto con il buoncostume e non per altre ragioni, ferma restando la possibilità per imporre il divieto, oltre che per gli adulti, per i minori di anni 16 e 18. L’evoluzione del costume e della società italiana hanno reso nel corso del tempo sempre meno accettabile la censura anche per gli adulti e la legge n. 220 del 2016 sul cinema e l’audiovisivo e un decreto legislativo del 2017 hanno previsto un nuovo sistema in cui è stata abolita la censura per gli adulti e introdotto per quanto riguarda i minori un sistema di autovalutazione affidato ai produttori delle pellicole. Tuttavia, lo Stato non ha rinunciato al suo ruolo di censore perché la valutazione dei produttori è sottoposta alla verifica di una Commissione Ministeriale e a una autorizzazione. Inoltre, è rimasto in vita il sistema di repressione penale contro gli spettacoli osceni, che consente anche il sequestro del film dalle sale, come avvenuto spesso in passato.

Movie Censorship Nowadays: From Film Revision to Movie Rating System

This paper traces how film censorship has evolved within Italian law. A 1962 law stated that a ban on theatrical screenings could be imposed, in application of Article 21 of Italian Constitution, only if a movie was in conflict with good morals and not for other reasons, without prejudice to the possibility to impose a ban not only on adults but also on minors under 16 and 18 years of age. Developments in Italian customs and society over time have made censorship less and less acceptable, even for adults, and Law No. 220 of 2016 on movies and audiovisuals and a Lg.Decree in 2017 provided for a change to a new system in which adult censorship was abolished and a self-assessment system entrusted to film producers was introduced with regard to minors. However, all the same, State did not relinquish its role as censor because the producers’ evaluation is subject to review by a Ministerial Commission and clearance. In addition, criminal repression system against obscene shows has remained in force, which also allows the film to be seized from theaters, as was often the case in the past.


Le nuove sfide della Corte dei conti: il difficile equilibrio tra giurisdizione, controllo e attività consultiva, guardando anche alle crisi della modernità*

di Fabrizio Fracchia

L’articolo, muovendo dalla considerazione dell’incremento delle funzioni consultive assegnate dal legislatore alla Corte dei conti, ne analizza i rapporti con il controllo e con la funzione giurisdizionale. Alla luce dell’emersione di un nuovo settore del diritto, avente a oggetto le relazioni intergenerazionali, si interroga infine sulle ricadute che questo fenomeno può avere sul ruolo della Corte dei conti

The new challenges of the “Corte dei conti”: the difficult balance among jurisdiction, control and advisory activity, also looking at the crises of modernity 

Starting from the consideration of the new advisory functions assigned to the Corte dei conti, the article analyzes the relations among them, control and the judicial function. Focusing on the emergence of a new sector of law, concerning intergenerational relations, the article finally exams the repercussions that this trend can have on the role of the Corte dei conti


Pubblico e privato nella tutela della salute. Sulle misure introdotte dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza e dalle nuove disposizioni in tema di assistenza territoriale

di Renata Spagnuolo Vigorita

Le nuove norme che la legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2022 detta a parziale modifica delle modalità di accesso al sistema del servizio sanitario offrono lo spunto per una riflessione sulla questione del rapporto pubblico – privato nella sanità e sulle politiche pubbliche del servizio sanitario. In questo contesto vengono analizzate anche le norme in tema di assistenza territoriale e le potenzialità sottese ad una riforma che guarda al sistema salute con diverso approccio, quello del welfare generativo e aperto alla partecipazione anche nella fase di progettazione delle misure. Il lavoro affronta infine il tema, anche esso introdotto dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza, della accountability come modalità di verifica della effettività delle misure.

Public authorities and private in the protection of health. On the measures introduced by the annual market and competition law and the new provisions on territorial assistance 

Provisions that the annual law for market and competition 2022 partially modifies access to health service system provide food for thought regarding public-private relationship in health care and public policies of public health service. Within this context, norms in the area of territorial care are also analyzed, as well as underlying potentialities in a reform looking towards the health system in a different approach, namely that of generative welfare and open to participation also at measure design stage. Finally, this paper addresses issues, also introduced by annual market and competition law, of accountability as a way of verifying effectiveness of measures.


La (ri)politicizzazione della religione e i paradossi della secolarizzazione: simboli, identità, populismi

di Luca Pietro Vanoni

Una tendenza comune dei leader populisti contemporanei è quella di utilizzare simbologie e linguaggi religiosi per scopi politico-identitari. Sebbene tale strategia sia emersa in particolar modo negli ultimi dieci anni, la ri-politicizzazione della religione è un fenomeno più risalente, in qualche modo connesso anche con le teorie della secolarizzazione e il loro sviluppo nell’epoca post-secolare. Il presente contributo indaga il legame tra populismo e secolarizzazione, ritenendo che, per combattere la minaccia politico identitaria, le società post-secolari devono ripensare al concetto di secolarizzazione connettendolo maggiormente al principio del pluralismo.

The re-politization of the religion and the paradoxes of the secularization: symbols, identities, populism

Populist leaders are currently using religious symbols in their political rallies in order to forge a common identity. Even if the growing prominence of religion in politics is evident in populist rhetoric, the re-politicization of religion is also linked with the paradoxes of the secularization process. This article investigates the link between populism and secularization arguing that in order to reject the populist threat post-secular society must rethink the secularization theory and enforce the pluralist principle.


L’imposta di soggiorno: uno strumento per rendere più vivibili le destinazioni turistiche o un mezzo per tassare il turismo?

di Anna Cicchetti

L’imposta di soggiorno è attualmente oggetto di particolare attenzione da parte di tutti gli stakeholders che operano in ambito turistico, non solo per le recenti modifiche apportate all’istituto, ma anche e soprattutto perché essa può al contempo costituire uno strumento di rilancio o divenire un vincolo per il settore turistico. Soggetto passivo dell’imposta è il turista, che visitando e soggiornando in una determinata località, usufruisce di servizi che impattano in termini di gestione e di spesa pubblica sull’ordinaria erogazione dei medesimi. In quest’ottica, l’imposta in esame costituisce da un lato uno strumento di attuazione del principio comunitario “chi inquina paga” e, dall’altro, un modo per implementare le casse comunali al fine di realizzare una politica turistica capace di bilanciare pro e contra prodotti dagli ingenti flussi turistici sulla destinazione. L’istituzione dell’imposta è, tuttavia, riservata ai Comuni che sono definiti turistici dalle Regioni attraverso il loro inserimento in appositi elenchi. Diventa allora fondamentale indagare il ruolo dell’ente regionale, ma al contempo vagliare anche le modalità attraverso cui viene amministrata la capacità di spesa turistica affidata agli enti comunali, chiamati a disciplinare attraverso propri regolamenti, presupposti, finalità del gettito, natura del tributo e ruolo del gestore della struttura ricettiva, oggi riconosciuto come responsabile d’imposta con diritto di rivalsa nei confronti del turista inadempiente.

The tourist tax: a tool to make tourism destinations more livable or to tax tourism? 

The tourist tax is currently the subject of special attention by all tourism stakeholders, not only because of the recent changes made to the tax but also and especially because it can, at the same time, be a tool to boost tourism or on the contrary a constraint on the tourism sector. The taxable subject is the tourist, who benefits from services that impact the ordinary provision of the same services in terms of management and public expenditures by visiting and staying in a given location. With this in mind, the tourist tax represents, on the one hand, an instrument for implementing the “polluter pays” EU principle and, on the other hand, a way to increase the municipal coffers, which are necessary 850 Anna Cicchetti to implement a tourism policy capable of balancing the pros and cons of the large tourism flows reaching the destination. The introduction of the tax is, however, reserved for municipalities that are defined as “touristic” by the regions by their inclusion in special lists. It then becomes essential to investigate the role of regions and, at the same time, the way the municipalities manage their tax budget. In fact, municipalities are in charge of regulating through their own regulations, tax prerequisites, tax revenues purposes, tax nature, and the role of the accommodations’ managers, who nowadays play the role of tax collectors and can also recourse against the defaulting tourist.


Dissesto degli enti locali e diritti dei soggetti coinvolti. Riflessioni sul rapporto tra esigenze di risanamento, tutela dei creditori e resa dei servizi sociali

di Federica Lombardi

La fragilità finanziaria degli enti locali ha determinato l’aumento del numero di quelli che sono costretti a far ricorso alla procedura di dissesto, il cui scopo principale è il risanamento dell’ente, sebbene, al tempo stesso, vada garantita la continuità dell’esercizio della funzione amministrativa, nonché la par condicio creditorum. Nondimeno, anche a causa di una non insignificante incertezza applicativa, la disciplina di cui agli artt. 243 ss., decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non solo non pare sempre in grado di assicurare il risultato che prioritariamente il legislatore sembra proporsi – ossia il risanamento dell’ente – , ma non di rado determina effetti parecchio pregiudizievoli sui creditori: ciò è particolarmente evidente allorquando i crediti sono maturati in conseguenza dello svolgimento di servizi che attengono a funzioni fondamentali dell’ente, come quelli sociali. Scopo del presente saggio è proprio quello di verificare se la disciplina vigente sia effettivamente in grado di consentire il conseguimento di uno stabile risanamento, senza pregiudicare in maniera ‘intollerabile’ gli interessi della collettività e, soprattutto, i diritti dei creditori, così di riflesso assicurando lo svolgimento di funzioni fondamentali come, appunto, l’erogazione dei servizi sociali.

Financial distress and rights of parties involved. Reflections on the relationship between financial recovery, credit rights and social services. 

A large number of Italian Local Authorities employees financial distress procedure because of financial fragility. This procedure aims to guarantee the financial recovery, the continuity of the administrative function and the par condicio creditorum. Nevertheless, the specific regulation of financial distress (provided by Articles 243 ss. of Legislative Decree n. 267/2000) seems unclear and it appears not able to realize the major public interest of the financial recovery. Moreover it frequently leads detrimental effects for creditors, in particular, it arises when credits are related to services concerning fundamental functions, like social services. The aim of this paper is to check whether the current national legislation is able to realize the financial recovery and to protect the interests of the community, especially, credit rights, to ensure, consequently, the exercise of fundamental functions, such as social services.


Tutela regionale dei minori temporaneamente o definitivamente privati di un ambiente familiare: determinazione degli standard dei diritti sociali e diseguaglianze territoriali

di Antonia Maria Scaravilli

La presente riflessione è incentrata sul tema della definizione degli standard minimi, costituzionalmente garantiti, dei diritti sociali cosiddetti “a prestazione” riguardanti la tutela dei minori temporaneamente o definitivamente privati di un ambiente familiare – cd minori “fuori famiglia”- a livello regionale. Essa trae spunto dal riparto di competenze in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali che, in base alle previsioni del novellato art.117 Cost, riserva alla potestà statale il compito di determinare “i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, lasciando però alle Regioni la competenza legislativa esclusiva, affermata in via residuale, in materia di servizi sociali. Tale assetto istituzionale era stato già in parte anticipato dalle previsioni della l. n. 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), che ha fissato i livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS) enumerandone le relative prestazioni, ma non ne ha specificato i contenuti, rimettendo, di fatto, alla autonoma determinazione delle singole regioni la individuazione dei livelli essenziali dell’assistenza sociale da garantire nel territorio. Per questa via risulta vanificata la uniformità di applicazione degli indirizzi legislativi nazionali e la eguaglianza re che tale eguale tutela costituzionale “non gode di alcuna tutela sistematica, di indici applicabili e di controlli costanti”. 45 A. Morrone, Stato sociale e diseguaglianze. Persistenze costituzionali e problemi aperti, cit. 894 Antonia Maria Scaravilli nel godimento dei diritti sociali riconosciuti ai minori “fuori famiglia”, con particolare riferimento al “contenuto essenziale “ di tali diritti come affermato dalla Corte costituzionale.

Regional protection of children temporarily or permanently deprived of a family environment: determination of social rights standards and territorial inequalities

This paper focuses on definition of the constitutionally guaranteed minimum standards of social rights for the so-called children “without parental care” – minors who are temporarily or permanently deprived of their family environment – at the regional level. It was inspired by the issue of the competence division involved in determining the essential levels of social services. As a matter of fact, on the basis of the provisions of the new Article 117 of the Constitution, the State has the task of defining “the essential levels of services in the field of civil and social right to be guaranteed throughout the national territory”, whereas the Regions have the exclusive legislative competence in the field of social services, on a residual basis. This institutional structure had already been partly anticipated by the provisions of Law 328 of 2000 (Framework law for the implementation of the integrated system of social interventions and services) which established the social assistance essential levels (LIVEAS) enumerating the relative benefits, but not specifying their contents. The identification of these levels is, indeed, left to the autonomous determination of the individual regions. Hence, the uniformity of national legislative guidelines application and the equality in the enjoyment of the social rights recognized to the children “without parental care” seem to be thwarted, with particolar reference to the “essential content” of these rights as affirmed by the Constitutional Court.


L’urbanistica nella prospettiva di genere. Alcuni spunti di riflessione

di Garbiele Torelli

Il lavoro offre alcuni spunti di riflessione sulla c.d. “urbanistica di genere”, ossia un nuovo modello pianificatorio degli spazi della città pubblica promosso dalle scienze architettoniche, urbanistiche e sociologiche. Il tema si pone anche all’attenzione del giurista, chiamato non solo a valutarne le modalità di applicazione, ma anche le possibili conseguenze negative. Ad una lettura più attenta, infatti, le proposte dell’urbanistica di genere evidenziano alcune contraddizioni che potrebbero rivelarsi controproducenti per le stesse donne e la loro progressiva emancipazione nell’ambito lavorativo. In ultimo, lo studio mira a verificare se le competenze comunali siano sufficienti ad attuare i propositi del nuovo modello pianificatorio o, al contrario, sia opportuno il coinvolgimento di poteri sovralocali.

Urban planning from a gender perspective. Some points for reflection

The paper offers some insights into so-called “gender urbanism”, i.e. a new model of planning the city and its spaces promoted by architectural, urban and sociological sciences. The issue also comes to the attention of the jurist, who is called upon not only to assess how the new approach can be applied, but also the negative consequences that might occur. On closer reading, in fact, the proposals of gender urbanism highlight certain contradictions that could prove counterproductive for women themselves and their unceasing emancipation in the working environment. Finally, the study aims at verifying whether municipal competences are sufficient to implement the intentions of the new planning model or, on the contrary, whether supra-local powers should be involved.


Oltre il dogmatismo: la nuova dimensione dell’inefficacia pubblicistica

di Federica Campolo

Il presente saggio intende analizzare la categoria dell’inefficacia pubblicistica, così come venutasi a delineare in conseguenza, prima, dell’adozione degli artt. 120 e ss. del codice del processo amministrativo, con riferimento al destino del contratto pubblico a seguito dell’annullamento della relativa aggiudicazione e, più recentemente, delle modifiche apportate alla legge sul procedimento a opera del c.d. Decreto Semplificazioni. Si tratta di interventi che incidono su istituti e problematiche molto differenti, ma che appaiono accomunati dal peculiare utilizzo della figura dell’inefficacia: questa, come quasi alla stregua di passe-partout, viene accolta, plasmata e trasformata per il raggiungimento di precisi obiettivi. Si procederà prima a una sintetica definizione del dibattito dottrinale che ha preceduto e seguito tali evoluzioni, per poi indagare l’incidenza degli interventi legislativi e la più significativa giurisprudenza sul punto, prestando maggiore attenzione, considerata la novità della disciplina, all’inefficacia di cui all’art. 2, comma 8 bis della l. n. 241/1990. Scopo di questa analisi vuole essere quello di dare atto di come l’inefficacia sia oggi caratterizzata da una struttura elastica, capace di andare oltre le severe categorie dogmatiche e di adattarsi, in un’ottica fortemente pragmatica, alle molteplici necessità che vengono a crearsi nell’esercizio dell’attività amministrativa.

Beyond dogmatism: the new dimension of public ineffectiveness

This essay aims at analysing the category of public ineffectiveness, as it has emerged as a consequence, firstly, of the adoption of articles 120 et seq. of the Code of Administrative Procedure, with reference to the fate of the public contract following the annulment of the tender award, and more recently, of the amendments made to the law on procedure by the so-called Simplification Decree. These interventions affect very different institutions and issues, but seem to be united by the peculiar use of the figure of ineffectiveness: this, as a sort of passe-partout, is accepted, shaped and transformed to achieve specific objectives. We shall first proceed to a brief definition of the doctrinal debate that preceded and followed these developments, and then investigate the impact of legislative interventions and the most significant case law on this point, paying greater attention, given the novelty of the discipline, to the ineffectiveness introduced by art. 2, comma 8 bis of l. n. 241/1990. The final purpose of this analysis is to acknowledge how ineffectiveness is today characterised by an elastic structure, capable of going beyond the strict dogmatic categories and adapting, in a strongly pragmatic perspective, to the multiple needs that arise in the exercise of administrative activity.


Baratto amministrativo e sviluppo locale

di Pierandrea Corleto

Introdotto nel 2014 dal decreto “Sblocca Italia”, l’istituto del baratto amministrativo trova oggi collocazione normativa nel Capitolo sulle norme in tema di partenariato pubblico e privato del Codice dei contratti pubblici. È, così, attribuito agli enti locali uno strumento attraverso il quale esentare i contribuenti dal pagamento di tributi locali in cambio di prestazioni rese in natura, erogate in favore del territorio di riferimento. Ne deriva una spiccata potenzialità dell’istituto, anche in ottica di sostenibilità ambientale, del quale questo scritto si propone l’obiettivo di scrutinare le possibili linee nodali, il cui superamento permetterebbe una più ampia comprensione e diffusione di questo strumento di partenariato sociale.

Administrative barter and local development

Introduced in 2014 by the decree “Unblock Italy”, the institution of administrative barter is now placed in the Chapter on the rules on public and private partnership of the Code of public contracts. Local authorities are thus given a special instrument by which taxpayers are exempted from paying local taxes in exchange for services rendered in kind, which are carried out in favour of the reference territory. This results in a strong potential of the institute, also with a view to environmental sustainability, in the light of which this paper aims to scrutinize the possible nodal lines, whose overcoming would allow a wider understanding and distribution of this social partnership instrument.


Il reddito di cittadinanza e la democrazia fondata sul lavoro. Analisi giuridica dei sussidi di disoccupazione tra Costituzione economica e trappola della povertà

di Rosario Miccichè

L’introduzione del reddito di cittadinanza ha preteso di costituire uno strumento tanto per la lotta alla povertà quanto per incentivare l’ingresso nel mondo del lavoro in guisa di misura di politica attiva. Nei fatti questo strumento ha generato una classica “trappola della povertà” confermata anche dal metodo dell’analisi economica del diritto, allontanando i disoccupati e gli indigenti dalla ricerca del lavoro. Questo effetto si pone in contrasto con le norme costituzionali sul lavoro sicché il legislatore dovrebbe intervenire modificando la misura onde evitare le distorsioni e favorire il lavoro, senza dimenticare la tutela delle fasce più deboli della popolazione.

Citizenship income and democracy based on work. Legal analysis of unemployment benefits between economic constitution and poverty trap

The italian tool called “reddito di cittadinanza” (or citizenship income) aspired to be a measure both for the fight against poverty and for the encouragement to enter the labour market. In fact, this tool has generated a typical “poverty trap” also confirmed by the method of economic analysis of the law (EAL) and consequentially the poor people have not iniziative to look for a job. This effect conflicts against the constitutional italian rules about labour so that the legislator should intervene to modify the measure in order to avoid distortions and stimulate the job search, without forgetting the protection of the weakest sections of the population.


La convenzione di Faro e le espressioni di cultura immateriale in Italia: il caso dell’ecomuseo

di Agnese Mussatti

L’inclusione della c.d. Convenzione di Faro all’interno dell’ordinamento giuridico italiano impone di misurarne l’impatto alla luce del mutamento che il documento propone nell’approccio complessivo alla materia culturale. La nozione di cultural heritage, soggettivamente e contestualmente definita, orienterà la trattazione verso una puntuale riflessione sul tema della partecipazione, alla luce della centralità assunta dalla società civile, nel duplice significato di collettore delle c.d. heritage communities e di scenario d’incontro e sviluppo di tendenze economiche, politiche e ambientali. Prendendo in esame lo specifico settore del patrimonio culturale immateriale, il contributo ne valuterà le potenzialità espansive, servendosi del caso dell’ecomuseo come efficace esempio di pratica applicativa che rivela particolare affinità con lo spirito e i principi della Convenzione di Faro.

The Faro Convention and the Intangible Cultural Heritage in Italy: the Case of the Ecomuseum

The inclusion of the so-called Faro Convention within the Italian legal system requires assessing its impact in light of the proposed changes in the overall approach to cultural matters. The notion of cultural heritage, subjectively and contextually defined, will orient the article towards a specific reflection on the theme of participation, given the central role assumed by civil society, in the twofold meaning of collector of the so-called heritage communities and meeting scenario of economic, political, and environmental trends. By examining the specific sector of intangible cultural heritage, this contribution will assess its expansion potential, using the case of the ecomuseum as a practical example of application practice that reveals a remarkable affinity with the spirit and principles of the Faro Convention.


Le comunità energetiche nuova declinazione del paradigma sussidiario

di Pier Giorgio Novaro

Il presente articolo esamina i nuovi istituti di matrice eurounitaria delle comunità energetiche attraverso una ricostruzione degli elementi essenziali di queste alla luce del diritto europeo e nazionale applicabile. L’attenzione è rivolta precipuamente al ruolo che gli enti locali possono rivestire nel dare impulso all’implementazione di questi nuovi modelli giuridici e alle problematiche che emergono in sede applicativa dalla partecipazione di queste amministrazioni alle comunità a causa delle limitazioni presenti nel quadro normativo vigente in materia di partecipazione a contratti di tipo associativo. Dopo aver descritto i principali modelli tipici contemplati dal nostro ordinamento che potrebbero essere utilizzati per la costituzione delle future comunità energetiche, il presente articolo propone di declinare gli istituti in esame alla luce del paradigma sussidiario. A tal fine, introduce l’ipotesi di comunità energetica come nuovo modello di partenariato: un partenariato pubblico-privato istituzionalizzato sociale (PPPIS).

Energy Communities as a New Dimension of Subsidiarity Paradigm.

The present article examines Energy communities as new European legal models by unravelling their fundamental legal elements in the light of both European and National legal frameworks. The article focuses mainly on the role local authorities may play in order to give impulse in applying those legal models along with problems that may arise from the participation of local authorities to those communities, because of constraints the current legal framework may present in case of participation of local authorities to corporation and similia.  After having described the main legal models provided by the Italian legal system who may be used for future energy communities, the present article proposes to read energy communities in the light of the subsidiarity paradigm. For that purpose it introduces the hypothesis of energy community based on a new model of partnership: the institutionalised social public-private partnership (ISPPP).


La partecipazione di interessi e di istanze al procedimento legislativo nello Statuto della Regione Sicilia

di Laura Lorello

La partecipazione degli interessi ai processi di decisione politica e al procedimento di formazione della legge rappresenta un importante strumento per rendere la decisione efficace e rispettata. Istituti partecipativi sono previsti in forme diverse dai regolamenti dei Consigli regionali. Diversamente per la Sicilia vi è un’apposita previsione inserita nello Statuto, l’art. 12.3, che prevede che «I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni dell’Assemblea regionale con la partecipazione delle rappresentanze degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali». L’importanza dell’apporto di soggetti che esprimono gli interessi della comunità è stata anche oggetto di pronunce della Corte Costituzionale in due decisioni del 2004 e del 2018, che ne hanno evidenziato il valore per una società democratica.

The participation of interests and requests in the legislative procedure in the Statute of the Region of Sicily

The participation of interests in the political decision-making process and in the law-making process is an important tool for making the decision effective and respected. Participatory institutions are provided for in forms other than the regulations of the Regional Councils. Unlike for Sicily, there is a special provision included in the Statute, Art. 12.3, which provides that «Draft laws are drawn up by the Commissions of the Regional Assembly with the participation of representatives of professional interests and regional technical bodies». The importance of the contribution of subjects expressing the interests of the community was also the subject of rulings by the Constitutional Court in two decisions of 2004 and 2018, which highlighted its value for a democratic society.


La natura del remand: tra misura cautelare atipica e sentenza sommaria

di Manlio Lisanti

Il rimedio cautelare atipico dell’ordinanza propulsiva, cosiddetto remand, permette all’amministrazione di esercitare nuovamente il potere che le è attribuito, e di riconsiderare integralmente la ponderazione di interessi all’esito della quale è stato emesso il provvedimento impugnato. Per la giurisprudenza dei tribunali amministrativi regionali, il provvedimento emanato all’esito di questo meccanismo sostituisce integralmente il primo, determinando la carenza di interesse al ricorso principale, nel caso di successivo provvedimento confermativo, ovvero la cessazione della materia del contendere, qualora il secondo provvedimento sia satisfattivo delle istanze del ricorrente. Le criticità che si evidenziano riguardano sostanzialmente l’assimilazione ad una sentenza breve delle misure cautelari, naturalmente provvisorie e rimovibili e l’impossibilità per il ricorrente di poter domandare il risarcimento dei danni in caso di pronuncia di cessata materia del contendere. Lo scopo del contributo è quello di tentare una ricostruzione dell’istituto pretorio e di indicare i limiti individuati dalla Dottrina e dalla Giurisprudenza del Consiglio di Stato, al fine di arginare le criticità descritte.

The administrative remand’s nature: between an interim measure and a short judgment

The remand is a propulsive order, which is not provided for by the law, consisting in an interim measure allowing the Administration to re-exercise its power and fully reconsider the balance of interests which was taken into account when the challenged measure was issued. The courts took the view that the measure resulting from this mechanism entirely replaces the first one, thereby determining a lack of interest in the main appeal, in the event of a subsequent confirmatory measure, or the termination of the matter in dispute, where the second measure meets the applicant’s requests. The shortcomings arising from this procedure essentially concern the assimilation of interim measures, which are naturally temporary and revocable, to a short judgment and the impossibility for the appellant of claiming compensation for damages in the event of termination of the matter in dispute. The purpose of this essay is to outline this judicial institution and explore the limits established by scholars and the jurisprudence of the State Council, in order to overcome some of the issues raised.


La sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2022 e il principio di parità di genere nelle elezioni comunali

di Rossella Vassallo

Le misure antidiscriminatorie nel campo della rappresentanza politica, a poco meno di trent’anni dal primo intervento legislativo e di giustizia costituzionale in materia, rappresentano ancora un tema di forte attualità, che si colloca al centro delle dinamiche fra Corte costituzionale, legislatore, partiti politici e corpo elettorale. In questo contesto, il presente scritto si propone di analizzare la sentenza n. 62 del 2022 della Corte costituzionale che, nella sua “veste” di pronuncia additiva, rappresenta un ulteriore passo avanti nel cammino volto ad assicurare una maggiore presenza di candidati di sesso femminile nelle competizioni elettorali e, soprattutto, la piena attuazione all’art. 51, primo comma, Cost. La tecnica decisionale adottata della Corte si presta, inoltre, a riflessioni di più ampio respiro, inerenti al delicato equilibrio fra l’esigenza di evitare “zone franche” dal controllo di costituzionalità e il rispetto della discrezionalità legislativa, in un contesto ormai indirizzato verso il definitivo superamento del limite delle
“rime obbligate”.

Constitutional Court Judgment No. 62 of 2022 and the principle of gender equality in municipal elections.

Anti-discrimination measures in the field of political representation, a little less than thirty years after the first legislative and constitutional justice intervention on the subject, are still a highly topical issue, which lies at the heart of the dynamics between the Constitutional Court, legislators, political parties and the electoral body. In this context, this paper proposes to analyse Constitutional Court ruling no. 62 of 2022, which, in its ‘capacity’ as an additive ruling, represents a further step forward on the path to ensuring a greater presence of female candidates in electoral competitions and, above all, the full implementation of Article 51, first paragraph, of the Constitution. The decision-making technique adopted by the Court also lends itself to broader reflections on the delicate balance between the need to avoid “enclaves” from constitutional review and respect for legislative discretion, in a context now moving towards the definitive overcoming of the limit of “obligatory rhymes”.