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Sommario: 1. La ricostruzione del fatto. – 2. Le pronunce del Consiglio di giustizia amministrativa. – 3. In particolare, sull’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale. – 4. Considerazioni a margine: sull’obbligo vaccinale. – 5. … e sul c.d. “consenso informato” in caso di obbligo vaccinale.

1. La ricostruzione del fatto

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana prende in esame la posizione di uno studente iscritto al corso di Laurea d’Infermieristica presso l’Università degli Studi di Palermo il quale, giunto al terzo anno e al fine di completare gli studi, è obbligato a partecipare al tirocinio formativo all’interno delle strutture sanitarie dell’Università o con la stessa convenzionate.

L’ateneo aveva in precedenza fornito alla Comunità Accademica le disposizioni relative allo svolgimento delle attività didattiche, tenuto conto delle linee guida ministeriali in materia di prevenzione della diffusione del virus SARSCOV-2.

In particolare, il Rettore aveva disposto la ripresa dello svolgimento dei tirocini curriculari dell’area medico-sanitaria in presenza, condizionandoli alla somministrazione vaccinale. Tali indicazioni generali sono state contestate dallo studente che ne ha chiesto il riesame (fondato su argomenti poi posti a fondamento della richiesta di tutela giurisdizionale).

L’Ateneo ha ritenuto di confermare la posizione assunta evidenziando le ragioni sulle quali era necessaria la vaccinazione. In particolare, venivano richiamati:
• l’art. 23 del DPCM del 2 marzo 2021 in materia di autonomia degli Atenei nella pianificazione della attività didattiche durante l’emergenza sanitaria;
• il DL n. 44/2021 in materia di obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, con la finalità di tutela della salute pubblica e di mantenimento delle condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni sanitarie;
• l’art. 2 c. 1 del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di equiparazione del tirocinante al lavoratore ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro. L’Ateneo, poi, ha fondato la propria negativa determinazione sulla specifica
valutazione della situazione del ricorrente operata:
• dal c.d. Medico Competente (il quale, dopo averlo sottoposto a visita, aveva rilasciato il proprio giudizio di inidoneità al tirocinio formativo nei reparti di assistenza sanitaria);
• dalla propria articolazione di Medicina del Lavoro (che consigliava l’effettuazione del vaccino, in quanto nonostante il ricorrente avesse contratto il COVID19 nel gennaio 2021, presentava un basso titolo anticorpale già ad aprile 2021).

Il ricorrente, ritenendo di non potersi sottoporre all’inoculazione del “siero covid” sia per la natura sperimentale degli stessi, sia perché in passato ha contratto il covid e ne è guarito (circostanza questa che, a suo dire, gli avrebbe fornito memoria anticorpale e immunità naturale), sia ancora obiettando che, ove si sottoponesse all’inoculazione, rischierebbe danni alla propria salute1