Scarica il PDF


Sommario: 1. La vicenda. – 2. La rilevanza del principio di precauzione nelle politiche pubbliche in periodo emergenziale. – 3. La prospettata applicazione del principio di precauzione “in modo inverso”: un modello che non convince. – 4. Conclusioni. La “tirannia” solidaristica e il mancato bilanciamento tra la dimensione individuale e collettiva del diritto alla salute.

1. La vicenda

Con ordinanza n. 38 del 17 gennaio 2022, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana – chiamato a pronunciarsi sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4. d.l. n. 44/2021, nella parte in cui impone l’obbligo vaccinale da Covid-19 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario – ordina al Ministero della Salute di realizzare un’istruttoria relativa ad una serie di profili e di presentare una dettagliata relazione, al fine di fornire al Collegio tutti gli elementi necessari per decidere circa la sussistenza o meno dei presupposti per
il rinvio della questione alla Consulta. La vicenda origina da un ricorso presentato da uno studente di Scienze infermieristiche avverso l’atto con il quale il Rettore dell’Università di Palermo gli aveva negato la possibilità di svolgere il tirocinio formativo all’interno delle strutture sanitarie, in quanto non vaccinato. In disparte alcuni profili di illegittimità del provvedimento rettorale, parte ricorrente eccepiva l’incostituzionalità della citata disposizione normativa sulla base di una serie di elementi, tutti sostanzialmente legati al presunto carattere “sperimentale” dei vaccini attualmente in circolazione, nonché alla violazione del principio sul libero consenso alle sperimentazioni1.

Non è la prima volta che la questione della legittimità costituzionale dell’art. 4 cit. viene prospettata innanzi al giudice amministrativo; tuttavia nelle precedenti occasioni essa è stata sempre esclusa2, attraverso il richiamo di quel consolidato orientamento della Consulta secondo cui l’imposizione normativa di un obbligo vaccinale sarebbe compatibile con l’art. 32 Cost. – in quanto coerente con la qualificazione della tutela della salute non solo come diritto dell’individuo ma anche come diritto della collettività – purchè il vaccino non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e in ogni caso purché sia prevista, nell’ipotesi di danno ulteriore, la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato3. Ebbene, la pronuncia in commento appare di notevole interesse, non solo in quanto per prima sembra “aprire” alla possibile sottoponibilità della questione alla Corte Costituzionale4, ma anche in ragione della completezza della disamina dei molteplici profili di specificità che connotano la disciplina in esame e che potrebbero giustificare l’eventuale rinvio alla valutazione della legittimità della stessa alla Consulta.