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1. Con l’ordinanza n. 38 del 17/01/2022, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha avuto modo di intervenire sulla complessa questione della vaccinazione obbligatoria per il Covid-19, prescritta nei confronti di particolari categorie di soggetti.

La vicenda traeva origine dall’impugnazione di fronte al Tar Sicilia del provvedimento del Rettore dell’Università di Palermo, con cui si confermava l’obbligo vaccinale anti Covid-19 per lo svolgimento dei tirocini di areamedico-sanitaria1. Il ricorrente, studente iscritto al terzo anno del corso di laurea in Infermieristica presso l’Università di Palermo, aveva chiesto al giudice amministrativo di primo grado la sospensione in via cautelare del citato provvedimento rettorale, affermando da un lato che la natura sperimentale del vaccino avrebbe impedito che lo stesso gli venisse somministrato; e dall’altro lato che, avendo egli già contratto la malattia ed essendone guarito, disponeva di “memoria anticorpale e di immunità naturale”. Il Tar respingeva l’istanza cautelare, sulla base del fatto che al ricorrente, pur non potendo egli esercitare il tirocinio, in quanto soggetto non vaccinato, era comunque dato di svolgere altre attività didattiche previste dal suo piano di studi. Aggiungeva il Tar che la circostanza che l’esame del sangue dello studente, effettuato il 12/4/2021, avesse rivelato un basso numero di anticorpi, rendeva necessaria l’inoculazione del vaccino, poiché, “in un’ottica di bilanciamento dei contrapposti interessi e allo stato dei fatti”, appariva “prevalente l’interesse pubblico a evitare di far frequentare le strutture sanitarie da soggetti non vaccinati, esponendo a rischio di contagio operatori sanitari e pazienti ivi presenti”2. L’ordinanza del Tar Sicilia è stata successivamente impugnata in appello di fronte al Cga, che si è pronunciato con la citata decisione n. 38 del 2022. Nel ritenere attuale l’interesse del ricorrente alla decisione, in quanto non appartenente alla fascia di età per la quale il dl n. 1 del 20223 ha introdotto l’obbligo vaccinale (soggetti di età superiore a 50 anni). Il giudice amministrativo ha respinto, perché infondate, le doglianze volte ad escludere l’obbligatoria somministrazione del vaccino agli studenti tirocinanti, prevista dall’art. 4 del dl n. 44 del 20214
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