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Sommario: 1. Autonomia/differenziazione ed eguaglianza dei diritti costituzionali. – 2. La perdurante inattuazione dell’art. 119 Cost. e la questione della sostenibilità economico-finanziaria del disegno costituzionale di differenziazione. – 3. L’art. 119 Cost. come “premessa” per l’attuazione del Titolo V e del regionalismo differenziato. – 4. Regionalismo differenziato e determinazione dei livelli essenziali – 5. I principi dell’art. 119 Cost. come limite “di sistema”. – 6. Il finanziamento del regionalismo differenziato. 7. Come procedere.

1. Autonomia/differenziazione ed eguaglianza dei diritti costituzionali

Sul tema oggetto del Convegno odierno il dibattito politico e scientifico vede due fronti contrapposti: da un lato, chi sostiene che il regionalismo differenziato sia ormai l’unico strumento a disposizione per il rilancio del regionalismo e, più in generale, per assicurare la credibilità dei poteri pubblici, dopo il fallimento delle numerose riforme precedentemente tentate, e, dall’altro lato, chi ritiene che ogni proposta in discussione sull’attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost. debba ritenersi gravemente lesiva dell’unità nazionale. Entrambi gli approcci non mi sembrano di particolare utilità per tentare di fare chiarezza sugli istituti di cui parliamo oggi, né per prospettare soluzioni capaci di risolvere i problemi nei rapporti tra Stato e Regioni in linea con i principi costituzionali. All’opposto, per giungere a risultati scientifici significativi occorre anzitutto deideologicizzare il dibattito che negli ultimi anni, invece, ha polarizzato non soltanto le forze politiche ma anche la dottrina.